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di Antonio Maroscia - 21 Maggio 2020
Assegni familiari: l’INPS ha emanato la circolare numero 60 del 21 maggio 2020 con la quale, come ogni anno in questo periodo, ha rilasciato le nuove Tabelle valide per il periodo 2020 – 2021 per il calcolo degli ANF per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.
L’Istituto ha quindi rivalutato i livelli di reddito delle tabelle relativamente agli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti e assimilati. Le nuove tabelle ANF si basano sulla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2018 e l’anno 2019 che è risultata pari allo 0,5%.
Trovate le nuove tabelle ANF 2020 – 2021 allegate a fondo pagina, ma prima procediamo con ordine e vediamo cosa sono gli assegni al nucleo familiare, come si leggono le tabelle e come fare domanda di ANF online.
Per prima cosa ricordiamo che il termine assegni familiari non è propriamente quello giusto, infatti la prestazione prende il nome di assegno per il nucleo familiare abbreviato in ANF. Sono quindi gli assegni per le famiglie dei lavoratori dipendenti, pensionati e assimilati. Gli assegni familiari invece tecnicamente riguardano tutte le categorie escluse dagli assegni al nucleo familiare (es. coloni, mezzadri ecc.).
Gli ANF INPS sono una prestazione a sostegno delle famiglie il cui reddito sia entro certi limiti. Ciò significa che il valore dell’assegno mensile è inversamente proporzionale al reddito del nucleo familiare. Quindi più è alto il reddito e più scende l’assegno (fino a essere nullo) e viceversa.
Il reddito deve inoltre derivare prevalentemente da lavoro dipendente o assimilato oppure da NASpI, CIG o da pensione da lavoro dipendente (almeno il 70% del reddito familiare complessivo).
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Usare le tabelle ANF e quindi procedere al calcolo dell’importo spettante è molto semplice:
Come detto in precedenza le tabelle assegni familiari ANF sono suddivise in base alla tipologia di nucleo familiare, e poi successivamente ogni tabella è suddivisa in base al numero dei componenti il nucleo e agli importi del reddito familiare.
Il reddito del nucleo familiare di riferimento è dato dalla somma dei redditi lordi del richiedente l’ANF e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui entrambi i genitori producano reddito, bisogna fare la somma dei due. Inoltre il reddito da lavoro dipendente deve essere almeno il 70% del reddito totale. Quindi se un genitore è dipendente e l’altro è autonomo il reddito complessivo deve essere composto di almeno il 70% da lavoro dipendente e 30% da autonomo.
Il periodo di riferimento invece è quello dell’anno precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno; per la domanda da presentare entro il 30 giugno 2020 il reddito da usare è quello del 2019 e non varia fino al 30 giugno del 2021.
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Ricordiamo che dal 1° aprile del 2019 la domanda ANF per i lavoratori del settore privato (esclusi gli agricoli a tempo indeterminato) si fa esclusivamente online. Quindi non si può più presentare la domanda cartacea al proprio datore di lavoro, ma si deve procedere:
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La domanda di assegni familiari va presentata da un solo componente del nucleo familiare al proprio datore di lavoro tramite INPS.
Il datore di lavoro riceve la domanda dall’INPS e paga gli assegni familiari direttamente in busta paga sulla base dei dati ricevuti e poi procede con il recupero dall’INPS (tramite DM10).
In alcuni casi è possibile ricevere il pagamento degli ANF direttamente dall’INPS:
Gli assegni familiari vengono pagati direttamente dall’INPS mensilmente nei casi di cui al punto 1 e 2 o semestralmente nei casi indicati ai punti 3, 4 e 5.
Infine ricordiamo che se il soggetto avente diritto non presenta la domanda per qualsiasi ragione, può richiedere fino a 5 anni di arretrati sempre con le medesime modalità.
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Alleghiamo infine le nuove tabelle assegni familiari INPS rilasciate con circolare 60 del 21 maggio 2020 con i livelli reddituali aggiornati e validi per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021.