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di Antonio Maroscia - 28 Giugno 2016
Con la nota n. 11885 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha rilasciato dei chiarimenti in merito al disconoscimento delle trasferte e le sanzioni sulla infedele registrazione del Libro Unico del Lavoro.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva rispondendo ad un quesito, evidenzia il sistema sanzionatorio applicabile nei casi in cui la prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta sia, in seguito a attività ispettiva, riconosciuta in parte o totalmente disconosciuta.
L’art. 22 del D. Lgs. n. 151/2015 prevede che salvo i casi di errore meramente materiale l’omessa o l’infedele registrazione dei dati sul LUL che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria:
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La non conforme registrazione della voce trasferta può quindi integrare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, appalesando con ciò un intento evidentemente elusivo.
L’infedele registrazione inoltre sarà riscontrata nel caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime dei c.d. lavoratori trasferisti.
In entrambi i casi, le erogazioni sonno assoggettate a differenti regimi contributivi e quindi il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008 per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera: