Come avvengono le visite fiscali INPS in questo periodo di emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus? Dal 10 marzo e fino a data da stabilire le visite mediche di controllo sono sospese su tutto il territorio nazionale. Quindi non cambia praticamente nulla rispetto alle regole e le fasce orari di reperibilità, ma cambia qualcosa rispetto alle modalità di svolgimento della visita dei medici fiscali.
Nel momento in cui riprenderanno le visite di controllo ci saranno comunque delle regole da seguire, ovvero una determinata procedura preventiva onde a evitare qualsiasi tipo di contagio da COVID-19; procedura rilasciata a fine febbraio, ovvero prima che fosse stata dichiarata la sospensione.
Aggiornamento: dal 10 agosto 2020 dopo la sospensione imposta dall’emergenza Covid-19 sono ufficialmente riprese le visite fiscali INPS di controllo domiciliare, effettuate dagli ispettori in caso di assenza dal lavoro del dipendente per malattia.
Le indicazioni da seguire riguardo alle Visite fiscali INPS e Coronavirus sono state fornite dall’INPS nel messaggio Hermes interno n. 716 del 25 febbraio 2020 prima e con i messaggi di sospensione Hermes n. 1013 dell’8 marzo 2020 e 1061 del 10 marzo 2020 poi.
Sospensione visite mediche di controllo INPS
Nel messaggio Hermes dell’8 marzo si legge:
Considerato che gli accertamenti fiscali rappresentano un possibile canale di diffusione dell’epidemia e un motivo di rischio per il personale medico, si dispone la sospensione delle visite mediche di controllo, domiciliare e ambulatoriale.
La sospensione, dapprima destinata alle “zone rosse” del nord Italia è stata poi allargata a tutto il territorio nazionale con il messaggio Hermes del 10 marzo.
Quindi fino a nuova data, che sarà nuovamente comunicata dall’Istituto le visite mediche di controllo (visite fiscali) sono sospese in tutta Italia.
Di seguito indichiamo le regole da seguire al termine del periodo di chiusura totale e lockdown nazionale.
Prima della sospensione era stato emanato il messaggio Hermes che spiegava cosa doveva fare il medico certificatore prima di effettuare il sopralluogo nell’abitazione del paziente. Queste regole saranno di nuovo in vigore nella fase successiva al lockdown nazionale.
Al fine di tutelare il personale sanitario da eventuale contagio da Coronavirus, il medico dovrà inizialmente eseguire un controllo a distanza della patologia descritta. Tale verifica può avvenire mediante telefono e direttamente al citofono dell’abitazione del paziente.
Laddove lo stesso confermi di non essere affetto a da COVID-19, il medico può entrare osservando sempre le norme anti contagio previste dal Ministero della Salute. A questo punto è possibile effettuare la visita medica e il riscontro della prognosi, comunicando altresì quando il lavoratore potrà rientrare al lavoro.
Chiaramente se il paziente risulta affetto da Coronavirus, il medico certificatore non è tenuto a accedere nell’appartamento onde evitare il contagio. Questo perché non è detto che inizialmente la malattia comunicata al Inps sia quella da COVID-19 e che il soggetto non sia in quarantena. Nel dubbio, quindi, il medico non effettuerà l’accesso.
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Visite mediche di controllo INPS: misure precauzionali
Qualora i certificati di malattia dei lavoratori del settore privato riportino diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell’attuale fase di emergenza (ad esempio, codice nosologico “V29.0”, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.) dovranno essere marcati in procedura gestionale CDM con “anomalia A – generica” e il medico dovrà indicare nel campo editabile “in fase di verifica”.
Le corrispondenti lettere di anomalia della certificazione – predisposte automaticamente dalla procedura – non dovranno assolutamente essere spedite al lavoratore e al datore di lavoro. Tali certificati, inoltre, non dovranno essere oggetto di visita medica di controllo. A tal fine, il medico dell’Ufficio medico legale dovrà apporre in procedura il codice di esonero “E”.
Anche per quanto concerne i lavoratori pubblici, su tutto il territorio nazionale, in scrivania “SAViO”, i certificati di malattia riportanti le diagnosi sopra indicate dovranno essere esclusi dalla possibile disposizione di visita medica di controllo.
Visita fiscale: fasce orarie di reperibilità
Le fasce orarie di reperibilità restano invariate se il paziente non è affetto da Coronavirus. Quindi, in caso di settore privato, l’orario da rispettare è il seguente:
- mattina: ore 10.00 – 12.00;
- pomeriggio: 17.00 – 19.00.
Per quanto riguarda i lavoratori del settore pubblico, invece, le fasce orarie da rispettare sono i seguenti:
- mattina: ore 09.00 – 13.00;
- pomeriggio: 15.00 – 18.00.
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Esonero e assenza giustificata alla visita fiscale
Non bisogna confondere l’esenzione dalla reperibilità con l’assenza giustificata alla visita fiscale. L’esonero è riportato già nel certificato medico di malattia INPS rilasciato dal medico curante. Si ricorda inoltre che, come precisato dall’INPS, l’esonero riguarda la reperibilità, ma non il controllo.
L’esenzione è concessa se l’assenza del lavoratore è dovuta a patologie gravi che richiedono terapie salvavita oppure da patologie legate all’invalidità riconosciuta.
Il dipendente è esonerato dalla visita fiscale, in caso di:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
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Sono considerati giustificati motivi di assenza invece:
- i casi di forza maggiore;
- le situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove;
- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
- comprovati gravi motivi personali o familiari.
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