L’incremento dei requisiti pensionistici in base all’adeguamento alla speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, non si applica ai lavoratori c.d. gravosi, nonché ai lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti. Pertanto, i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, attualmente rispettivamente a 66 anni e 7 mesi e 42 anni e 10 mesi, restano fermi anche per il biennio 2019-2020.
In altri termini non subiscono l’aumento previsto di 5 mesi da parte del decreto direttoriale 5 dicembre 2017, a causa dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita stimata dall’Istat. Vediamo quindi nel dettaglio chi sono i lavoratori che, dal 1 gennaio 2019, possono ritenersi esonerati dall’aumento dei requisiti pensionistici.
Adeguamento alla speranza di vita: lavoratori esclusi
L’art. 1, co. 148, della L. n. 205/2017 ha stabilito l’esclusione dall’Adeguamento alla speranza di vita per i seguenti lavoratori:
lavoratori c.d. gravosi. Si tratta di dipendenti che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa le professioni di cui all’allegato B della L. n. 205/2017, come specificato dall’allegato A del decreto 5 febbraio 2018 del MLPS. A tal fine è necessario essere in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Tali attività sono disciplinati dall’art. 1, co. 1, lett. a), b), c) e d), del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. È necessario essere in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
È bene specificare che il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Da notare che l’esclusione in commento non opera:
per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 201, della legge n. 232/2016. Pertanto, a tali lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito ridotto dei 41 anni è incrementato di ulteriori 5 mesi;
ai soggetti che, al momento del pensionamento godono dell’Ape sociale.
Sono considerati gravosi i seguenti profili lavorativi:
operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
conciatori di pelli e di pellicce;
conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
conduttori di mezzi pesanti e camion;
personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67/2011;
marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Lavoratori particolarmente faticosi e pesanti: chi sono
Rientrano tra gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti le seguenti categorie di lavoratori:
lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del MLPS;
lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
soggetti addetti alla c.d. linea catena;
conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo.