La gestione dei rimborsi parziali o integrali della commissione di accesso al Fondo di Garanzia per l’accesso all’anticipo pensionistico (APE volontaria) viene attribuita alle Strutture territoriali che hanno in carico la pensione del soggetto ex “apista”. Qualora l’estinzione del finanziamento sia avvenuta prima del pensionamento, la gestione dei rimborsi è attribuita alla Struttura territoriale che ha accolto la domanda di certificazione dell’Ape presentata al momento della richiesta del finanziamento.
A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 63 del 27 maggio 2020. Nel documento di prassi, l’Istituto Previdenziale ha fornito indicazioni anche in merito alle attività:
- di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia;
- di rimborso al soggetto finanziato, a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, della quota parte non goduta della commissione per l’accesso al Fondo.
APE volontaria INPS: cos’è e a cosa serve Fondo di Garanzia APE
Il “Fondo di Garanzia APE”, disciplinato dall’art. 1, co. 173 e 176 della L. n. 232/2016, è stato adottato con il Dpcm n. 150 del 4 settembre 2017 e interviene nei seguenti casi:
- ove sia revocata la pensione da parte dell’INPS;
- qualora l’ammontare totale delle rate di ammortamento dell’APE non corrisposte all’Istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell’ultima rata che ha concorso al superamento di tale importo;
- ove l’impresa assicuratrice non adempia all’obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell’APE;
- qualora il soggetto finanziatore, che non è stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l’APE, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei 180 giorni successivi.
Fondo di Garanzia APE: liquidazione pensione diretta
In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, l’INPS invia una comunicazione dell’avvenuta liquidazione all’Ente finanziatore che provvede a:
- sospendere l’erogazione mensile dell’APE;
- elaborare e trasmettere all’INPS il nuovo piano di ammortamento rimodulato;
- calcolare e comunicare all’INPS l’importo della quota parte non utilizzata della commissione di accesso al Fondo di Garanzia che dovrà essere rimborsata al pensionato.
Dunque, inserendo il codice fiscale del pensionato “ex apista”, nell’applicativo “Quote quinto”, saranno visualizzabili due piani:
- il primo nello stato “Chiuso per riduzione età pensionabile”;
- il secondo nello stato “Attivo”.
Entrando nel dettaglio del piano nello stato “Attivo”, nella sezione denominata “Dati anticipo pensionistico”, l’operatore potrà prendere visione dell’importo da rimborsare al pensionato registrato alla voce “Rimborsi fondo garanzia”.
Estinzione anticipata del finanziamento APE
Nel caso in cui il soggetto abbia fatto domanda di estinzione totale o parziale del debito si avvia il seguente processo:
- l’INPS comunica alla banca la domanda;
- la banca comunica al soggetto, tramite l’INPS, la somma da versare;
- il soggetto versa alla banca la somma;
- la banca comunica all’INPS e alla compagnia assicurativa l’avvenuto pagamento;
- la compagnia assicurativa comunica all’INPS il rimborso del premio assicurativo che deve al soggetto;
- l’INPS calcola il rimborso del Fondo di Garanzia da versare al soggetto.
Decesso del soggetto beneficiario APE
Può succedere che l’INPS riceve la domanda di rimborso della commissione di accesso al Fondo, a seguito del decesso del soggetto beneficiario dell’APE e al non è stato erogato il rimborso. L’Istituto procede alle verifiche relative al diritto del richiedente nella qualità di successore del de cuius e poi verifica l’importo da rimborsare accedendo all’applicativo “Quote Quinto”.
Processo di pagamento
Al fine di procedere al pagamento, l’INPS provvederà a predisporre il provvedimento di liquidazione del rimborso a favore del beneficiario o dei suoi eredi aventi diritto. Il provvedimento, firmato dal responsabile del processo competente, dovrà contenere:
- i riferimenti legislativi/regolamentari;
- i requisiti del beneficiario,
- la quantificazione;
- la disposizione del rimborso.
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