Spetta anche sulle pensioni estere e ai pensionati appartenenti alla c.d. “no tax area” (ossia incapienti), il credito d’imposta annuo in caso di accesso all’anticipo pensionistico, meglio noto come APE volontario. Tale credito, pari alla misura massima del 50% di un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Inoltre è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.
Il chiarimento giunge per mezzo dell’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 88/E del 17 dicembre 2018, stabilendo l’idoneità dell’erogazione del predetto credito in favore:
- dei pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolato previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione;
- ai pensionati appartenenti alla “no tax area”.
APE volontario pensioni estere e incapienti: il quesito
L’Amministrazione finanziaria è stata interpellata dall’INPS in merito all’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica, meglio conosciuto come APE volontario. In particolare sono giunti chiarimenti in merito al credito di imposta previsto dall’art. 1, comma 177, della legge n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017).
Sul punto, l’INPS ritiene che per i pensionati residenti all’estero, che godono del regime fiscale agevolativo previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale:
- il credito di imposta possa essere corrisposto direttamente dall’INPS in qualità di sostituto di imposta anche qualora l’istituto si avvale, sotto la propria responsabilità, della possibilità di non operare le ritenute alla fonte.
Pertanto, l’INPS chiede conferme se il credito di imposta vada riconosciuto e corrisposto ai pensionati appartenenti alla c.d. “no tax area” i quali non subiscono alcun prelievo fiscale.
Ape volontario: di cosa si tratta
L’Ape volontario, riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, è un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia. Disciplinato dall’art. 1, co. 166 e ss., L. n. 232/2016 e dall’art. 1, co. 162, della L. n. 205/2017, esso viene erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto.
A differenza dell’Ape sociale il cui costo è a totale carico dello stato, l’Ape volontario è invece un “prestito” che deve essere restituito una volta avuto accesso alla pensione vera e propria. L’Ape volontario può essere richiesto dai:
- lavoratori dipendenti pubblici e privati;
- dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata INPS.
Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.
Per accedere all’Ape volontario occorre avere:
- almeno 63 anni d’età;
- 20 anni di contributi;
- e maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l’importo della pensione, al netto della rata di rimborso dell’Ape, sia pari o superiore a 1,4 volte il minimo INPS.
Il rimborso dell’Ape avviene con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni (240 rate), a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Credito d’imposta APE volontario: risposta dell’Agenzia delle Entrate
In base alla disciplina dell’APE volontario:
- le somme erogate mensilmente non concorrono a formare il reddito Irpef
- a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi stabiliti nei relativi contratti
- il tax credit non rileva ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’Inps per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.
Sulla base di queste premesse, l’Agenzia delle Entrate fa presente innanzitutto che l’Ape volontario può essere erogato anche ai soggetti residenti all’estero e a quelli incapienti. Inoltre, il credito d’imposta può essere riconosciuto, sotto forma di rimborso, anche a favore dei predetti soggetti, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione. L’INPS, successivamente, può recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all’Erario.
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