Arrivano gli attesi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla flat tax per i pensionati esteri che si trasferiscono, o tornano, in uno dei piccoli comuni del sud Italia. L’agevolazione, si ricorda, prevede la possibilità di applicare, in via forfetaria, un’imposta sostitutiva del 7%, in luogo di quella ordinaria, per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. La scelta ha durata quinquennale ed è esercitabile dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace.
La novità legislativa è prevista nell’art. 1, co. 273 – 275 della L. n. 145/2018 (cd. Legge di Bilancio 2019), che aggiunge l’art. 24-ter al Capo I del Titolo I del Testo unico delle imposte sui redditi (cd. Tuir). Sul punto, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8/E ha chiarito alcuni aspetti, come ad esempio quali redditi considerare ai fini dell’accesso alla flat tax. Ma andiamo con ordine e riepiloghiamo i tratti essenziali della norma, alla luce delle novità apportate dalla recente Manovra Finanziaria.
Flat tax pensionati che si trasferiscono al Sud: regioni agevolate
Innanzitutto, occorre precisare che l’agevolazione non opera indistintamente per tutti i comuni del Mezzogiorno. La norma, infatti, prevede che possono accedere al regime agevolato esclusivamente i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni:
- Sicilia;
- Calabria;
- Sardegna;
- Campania;
- Basilicata;
- Abruzzo;
- Molise;
- Puglia;
con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
Flat tax al 7% per pensionati esteri che si trasferiscono al Sud Italia: come funziona
L’agevolazione consiste nel poter assoggettare i propri redditi, di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7%. La scelta, che opera per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, è valida per i primi cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace.
L’imposta sostitutiva deve essere pagata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Ai fini dell’accertamento, della riscossione, del contenzioso e delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sui redditi. L’imposta, inoltre, non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.
Condizioni e requisiti per l’accesso al regime agevolato dei pensionati esteri
Il riconoscimento dell’imposta sostitutiva agevolata è subordinato al possesso delle seguenti condizioni:
- mancata residenza fiscale in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
- trasferimento della residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
Redditi agevolati per i pensionati esteri che rientrano in Italia
La novità legislativa opera in favore di pensionati, titolari di redditi di qualunque categoria (pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparate), percepiti da fonte estera o prodotti all’estero. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ricorda come i redditi di pensione in questione siano quelli indicati all’art. 49, co. 2, del Tuir. Si tratta di redditi individuati “sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 dello stesso testo unico per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”.
Pertanto, l’agevolazione si estende:
- sia ai redditi derivanti dalla pensione erogata dal soggetto estero;
- sia ai redditi di qualsiasi altra categoria percepiti da fonte estera dal richiedente.
Al riguardo è anche prevista la possibilità per pensionati di escludere una parte dei redditi prodotti in uno o più Paesi esteri, i quali saranno quindi tassati con l’aliquota ordinaria. In questo modo, tali redditi potranno fruire del credito per imposte estere, ove si verifichino fenomeni di doppia imposizione.
Restano, invece, esclusi dal regime agevolato i redditi prodotti in Italia. Quindi, ad esempio, non può usufruire della flat tax il pensionato, trasferitosi all’estero da oltre 5 anni, che riceve una pensione italiana e decide successivamente di tornare in Italia.
Requisito di residenza per pensionati esteri
Per quanto concerne il requisiti di residenza, l’Agenzia delle Entrate precisa che valgono i criteri fissati, in linea generale, dall’art. 2, co. 2 del Dpr. 917/1986 (c.d. Tuir). Tale norma prevede che il requisito di residenza è verificato qualora una persona fisica per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia per più di 180 giorni) è iscritta:
- nell’anagrafe della popolazione residente, oppure;
- ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
Cosa fare per usufruire della flat tax del 7% per pensionati esteri
L’opzione della flatx tax è esercitabile in occasione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.
Essa vale a decorrere dal medesimo periodo d’imposta. Per poter fruire del nuovo regime dell’imposta sostitutiva è necessario indicare la giurisdizione (o le giurisdizioni) in cui il soggetto ha avuto l’ultima residenza fiscale prima di esercitare la validità dell’opzione.
Revoca e decadenza della flat tax del 7% per pensionati esteri
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione della flat tax può essere revocata dal contribuente, facendo salvi gli effetti prodotti nei precedenti periodi di imposta. Si decade invece dall’imposta sostitutiva in caso di:
- accertamento dell’insussistenza dei requisiti previsti ovvero il venir meno degli stessi;
- omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva.
A seguito della revoca o della decadenza, non è possibile l’esercizio di una nuova opzione.
Agenzia delle Entrate: CIRCOLARE N. 8/E del 2019
Alleghiamo in ultimo il testo della circolare in oggetto.
CIRCOLARE N. 8/E 2019 Agenzia delle Entrate (1,0 MiB, 539 hits)
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