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Home»Pensioni Oggi»Fondi pensione deducibili, nel plafond anche i versamenti per i figli

Fondi pensione deducibili, nel plafond anche i versamenti per i figli

Pierpaolo Molinengo3 Aprile 20244 Mins Read
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Nel plafond della deducibilità dei fondi pensione devono rientrare anche i contributi versati per i figli a carico.

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fondi pensione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 76 del 21 marzo 2024, fornisce alcuni chiarimenti relativi all’ambito applicativo dell’articolo 8, comma 6, del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005. Oggetto di questo documento è la deduzione dei contributi per l’adesione alle forme di previdenza complementare a cui possono accedere i lavoratori di prima occupazione in data successiva al 1° gennaio 2007.

Ci stiamo riferendo, in estrema sintesi, ad una particolare agevolazione che permette a quanti non deducono l’importo massimo concesso nell’arco dei primi cinque anni di partecipazione di usufruire dei residui nel corso delle annualità successive. L’obiettivo di questa agevolazione, in estrema sintesi, è quello di garantire un sostegno a quei lavoratori che hanno una minore anzianità contributiva. E che, proprio per questo motivo, sono svantaggiati sotto il profilo previdenziale.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo per quale motivo la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate risulta essere molto importante.

Previdenza complementare: deducibilità agevolata per i più giovani

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate arrivano a seguito di alcune informazioni richieste da un contribuente. L’istante, entrando nel dettaglio, dichiarava quanto segue:

  • di aver provveduto ad aderire ad un fondo pensione negoziale nel corso dell’anno 2019. Il contribuente ha versato – come previsto direttamente dalle condizioni contrattuali – la quota del TFR oltre i contributi a suo carico e quelli previsti a carico del datore di lavoro. Il contribuente provvede, inoltre, a versare alcuni contributi aggiuntivi a titolo individuale;
  • di essere, al momento della sottoscrizione del fondo, di prima occupazione successiva al 2007. Entrando nel dettaglio, l’istante aveva iniziato la propria attività lavorativa nel corso del 2014;
  • di aver provveduto a versare i contributi per l’adesione dei figli – l’operazione è avvenuta nel corso del 2022 – ad una forma di previdenza complementare. I versamenti oggetto di questo punto sono stati dedotti integralmente;
  • sommando i contributi versati al proprio fondo previdenziale e per quello dei figli a carico non ha, ad ogni modo, raggiunto la soglia di deducibilità ordinaria che è pari a 5.164,57 euro.

La domanda posta dal contribuente

Il contribuente, fatte queste premesse, poneva una domanda all’Agenzia delle Entrate. L’articolo 8, comma 6 del DLGS n. 252/2005 prevede che nell’arco dei primi cinque anni di partecipazione ad un qualsiasi forma di previdenza complementare, i lavoratori che risultino essere di cosiddetta prima occupazione, che abbiano dedotto gli oneri per un importo inferiore a 5.164,57 – importo che corrisponde alla deduzione massima annuale – abbiano la possibilità di utilizzare l’importo residuo a decorrere dal sesto anno, andandoli a dedurre nel corso dei venti anni successivi.

Il dubbio del contribuente è se nel plafond debbano essere considerati esclusivamente i versamenti che sono legati alla propria posizione contributiva. O se debbano essere presi in considerazione anche quelli relativi ai figli che sono fiscalmente a carico.

Fondi pensione, quando sono deducibili i versamenti per i figli? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Prima di fornire le proprie indicazioni, l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente ricordato che l’articolo di legge prevede che:

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 2007 […] limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Fatta questa doverosa premessa, l’Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che – come già messo in evidenza dalla circolare 70/E/2007 – i lavoratori la cui prima occupazione risulta essere successiva al 1° gennaio 2007 possono conservare l’importo residuo delle deduzioni annuali, delle quali non si sono ancora avvalsi.

Questo significa, in altre parole, che la differenza che intercorre tra i contributi che sono stati versati e il tetto massimo pari a 5.164,57 non deve essere considerato definitivamente perso. Ma andrà a costituire un ulteriore plafond di deducibilità, che il contribuente ha la possibilità di utilizzare nel corso dei venti anni successivi.

Questo plafond potrà essere utilizzato dal sesto anno fino al venticinquesimo anno successivo. E costituirà a tutti gli effetti un’aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro previsto e fino ad un valore di 2.583,29 euro ogni anno. Complessivamente, quindi, potranno essere portati in detrazione: 7.746,86 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che gli eventuali contributi versati per conto dei familiari a carico concorrono a determinare l’ulteriore plafond di deducibilità. Il lavoratore in questione, in estrema sintesi, dovrà tenere conto dei contributi versati per la propria partecipazione al fondo di previdenza complementare e quelli versati per i figli a carico. Il plafond che viene accumulato nell’arco dei primi cinque anni di partecipazione, potrà venire utilizzato dopo il sesto anno.

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