Pensione di invalidità civile: l’INPS ha rilasciato il messaggio numero 3843 del 22 ottobre con il quale informa la semplificazione della domanda obbligatoria per ricevere l’incremento al milione da parte degli under 60. L’Istituto previdenziale specifica che la semplificazione riguarda la modalità di pagamento della pensione di invalidità civile; infatti non è più previsto l’obbligo di comunicare l’IBAN se il richiedente è già beneficiario di altra pensione INPS.
Con messaggio del 9 ottobre l’INPS comunicava che è prorogata al 30 ottobre la scadenza per la domanda di aumento della pensione di invalidità civile per inabilità al lavoro (cosiddetto incremento al milione) a seguito della nota Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020. Come specificato nella Circolare INPS numero 107 del 23 settembre 2020 è necessario inoltrare apposita domanda all’INPS affinché gli aventi diritto con età compresa fra i 18 e i 60 anni possano godere dell’aumento dell’assegno riconosciuto ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi).
Va da sé che, coloro i quali abbiano un’età anagrafica superiore ai 60 anni, possono godere dell’incremento in maniera automatica senza specifica istanza. Il beneficio, in particolare, viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione.
Con il messaggio 3647/2020 del 9 ottobre, l’Inps ha rinviato la scadenza prevista alla stessa data e ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto alla Circolare n. 107 del 23 settembre 2020 in merito all’attuazione dell’art. 15 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”).
Pensione di invalidità civile: a chi spetta l’incremento al milione
Come noto ormai, la Corte Costituzionale (sentenza n. 152 del 23 giugno 2020) ha incremento il trattamento pensionistico, fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (cd. “incremento al milione”):
- dei titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi);
- dei titolari di pensione di inabilità di cui alla L. n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.
Sul punto, il cd. “Decreto Agosto” (L. n. 104/2020) ha stabilito che l’incremento sia concesso, non solo ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, ma anche ai soggetti di età superiore a 18 anni.
L’ampliamento della platea dei destinatari ha effetto dal 20 luglio 2020.
Incremento al milione: importi e limiti di reddito
A decorrere dalla predetta data, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per 13 mensilità.
Il diritto alla maggiorazione, in particolare, è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto 18 anni.
Per avere diritto al beneficio sono necessari, per l’anno 2020, i seguenti requisiti reddituali:
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per 13 mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge.
Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
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Redditi che concorrono al requisito reddituale
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia:
- i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata;
- i redditi tassati alla fonte;
- redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro);
- i trattamenti di famiglia;
- l’indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Domanda aumento pensione di invalidità civile: proroga della scadenza al 30 ottobre 2020
Per gli interessati di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 60 anni, l’incremento può essere riconosciuto soltanto in caso di presentazione della domanda all’INPS.
Il beneficio, invece, viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione.
L’INPS, precisa al riguardo, che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020. Nello specifico per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020 30 ottobre 2020 (scadenza prorogata) può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.
La domanda può essere inoltrata telematicamente sul sito dell’INPS direttamente dal contribuente o tramite patronato. Si tratta in sostanza di una DOMANDA DI RICOSTITUZIONE della pensione.
In seguito alla preselezione della domanda di Ricostituzione, è necessario selezionare la seguente tipologia di Prodotto:
- Gruppo: RICOSTITUZIONI/SUPPLEMENTI
- Prodotto: REDDITUALE
- Tipo: MAGGIORAZIONE SOCIALE
Messaggio INPS numero 3843 del 22-10-2020
Alleghiamo il testo del Messaggio INPS numero 3843 del 22-10-2020 sulla semplificazione della domanda di aumento della pensione di invalidità civile.
Messaggio INPS numero 3843 del 22-10-2020 (52,5 KiB, 1.381 hits)
Circolare INPS numero 107 del 23-09-2020 e Messaggio INPS numero 3647 del 09-10-2020
Di seguito alleghiamo il testo completo della Circolare e del messaggio INPS in oggetto.
Circolare INPS numero 107 del 23-09-2020 (116,4 KiB, 1.347 hits)
Messaggio INPS numero 3647 del 09-10-2020 (84,7 KiB, 1.398 hits)