Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dell’età pensionabile incide sul regime dell’isopensione. Meccanismo che, peraltro, è stato congelato per il biennio 2021-2022 ma che dal 1° gennaio 2023 sarà di nuovo operativo. Difatti, per il biennio 2021-2022, per coloro che hanno avuto accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione (cd. isopensione), entro il 1° gennaio 2019, la maturazione dei requisiti contributivi, per la pensione anticipata, è fissata a:
- 42 anni e 3 mesi per le donne;
- 43 anni e 3 mesi per gli uomini.
Mentre la maturazione del requisito anagrafico, per la pensione di vecchiaia, è fissata a 67 anni; a prescindere da quale sia stata la data certificata, in via prospettica, in fase di accesso alle suddette prestazioni.
A renderlo noto è l’INPS, con la circolare n. 142 del 27 settembre 2021.
Isopensione, incrementi prospettici della speranza di vita
Poiché l’accesso a tali prestazioni può avvenire anche con diversi anni di anticipo rispetto al conseguimento della pensione (con l’isopensione l’uscita è anticipata fino a 7 anni), in sede di determinazione della data di pensionamento, l’istituto utilizza gli incrementi prospettici. Ciò può portare ad avere una decorrenza, certificata sulla base delle stime della speranza di vita effettuata in un periodo più remoto, non coincidente con quella determinata in sede di liquidazione della pensione, che tiene conto, invece, degli effettivi incrementi.
Solo l’emanazione dei decreti direttoriali per gli anni a venire stabilirà in modo definitivo l’incremento della
In altre parole, ci potrebbe essere una discordanza tra:
- i requisiti richiesti al momento della certificazione di esodo
- e quelli fissati al momento del termine della prestazione.
Pertanto, l’interessato che non ha maturato i requisiti potrebbe rimanere scoperto per tutto il periodo rimanente.
Un rischio che si potrebbe concretizzare tenuto conto – come detto – che l’accesso a tali tipologie di pensione anticipata può avvenire anche con diversi anni di anticipo rispetto al conseguimento dei requisiti richiesti per l’uscita dal mondo del lavoro.
In tal caso, specifica l’INPS, per gli assegni con decorrenza precedente al 2019, il datore di lavoro può continuare ad erogare la prestazione fino alla maturazione delle condizioni; purché si presenti la domanda di pensione anticipata entro ottobre di quest’anno.
Isopensione, adeguamenti della speranza di vita dal 2022
Per i titolari di isopensione, con decorrenza entro il 1° gennaio 2019, si modifica la durata del periodo di corresponsione delle prestazioni; oltre alla contribuzione correlata eventualmente dovuta.
L’INPS provvederà, a seguito della ripresa del meccanismo, ad erogare le prestazioni in base alle variazioni dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Sul punto, lo stesso Istituto evidenzia che potrebbero essersi verificati dei casi di presentazione in ritardo della domanda di pensione anticipata.
I titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione, infatti, potrebbero non aver considerato l’incremento pari a zero della speranza di vita per i due anni di riferimento.
In queste ipotesi, la decorrenza dei trattamenti pensionistici resta comunque la prima utile in base alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata e il datore di lavoro può, eccezionalmente, continuare ad erogare la prestazione per tutto il periodo rimanente.
In questo modo viene garantito il pagamento dell’indennità senza che per il titolare sei verifichi l’interruzione della prestazione prima che venga percepito il trattamento pensionistico. La contribuzione correlata è comunque dovuta fino alla maturazione dei requisiti contributivi di 42 anni e 3 mesi per le donne e di 43 anni e 3 mesi per gli uomini.
Isopensione, titolari di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà
Con riferimento ai titolari, entro il 1° gennaio 2019, di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà, l’INPS fa riserva di fornire successive istruzioni, nel caso in cui i competenti Comitati amministratori assumano sulla tematica in oggetto specifiche determinazioni. In assenza di tali determinazioni, si conferma la facoltà del lavoratore in esodo di usufruire dell’assegno straordinario fino alla scadenza inizialmente stabilita.
Nel caso di anticipo della scadenza, la Struttura territoriale competente alla gestione dell’assegno straordinario avrà cura di inserire nel “Portale delle prestazioni atipiche” le rate di prestazione di accompagnamento a pensione, eventualmente corrisposte nelle more della liquidazione della pensione.