Alla luce della recente riforma del sistema previdenziale, avvenuta per mezzo del cosiddetto “Decretone”, l’INPS illustra come i vari istituti introdotti si rapportano alla NASpI, ovvero all’indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti. Il menzionato decreto legge è stato il volano per la reintroduzione di alcuni meccanismi di pensionamento in deroga a quelli ordinari, quali la pensione di vecchiaia ed anticipata. Infatti, dal punto di vista previdenziale, il governo giallo-verde ha ristabilito:
- quota 100;
- la pensione anticipata, mediante la previsione di una finestra mobile di 3 mesi;
- l’opzione donna;
- i lavoratori precoci, mediante la previsione di una finestra mobile di 3 mesi;
È dunque di fondamentale importanza osservare come i predetti istituti si rapportano con l’indennità di disoccupazione NASpI. Le regole di compatibilità sono state esplicitate nella Circolare n. 88 del 12 giugno 2019, che si allega in fondo alla pagina.
NASpI e quota 100
Iniziando da quota 100, la Circolare precisa che per i soggetti ammessi al predetto trattamento di pensionistico, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico. L’applicazione di detto criterio comporta la reiezione delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell’indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione quota 100.
Viceversa, le domande di indennità di NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per la pensione quota 100, non si avvalgono di detta facoltà, devono essere accolte. In altri termini, i medesimi soggetti, che si trovino in corso di fruizione della indennità di disoccupazione NASpI, non decadono da detta prestazione.
Leggi anche: Pensione quota 100, testo del decreto legge in Gazzetta Ufficiale
NASpI e pensione anticipata
In merito alla pensione anticipata, l’art. 15 del D.L. n. 4/2019 ha stabilito che l’assegno si consegue trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (cd. finestra mobile). In relazione a tale innovazione normativa, l’INPS precisa che è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione NASpI fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
NASpI e opzione donna
L’art. 16 del D.L. n. 4/2019 dispone che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018:
- un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se dipendenti;
- un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se autonome;
possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
A tal fine, occorre rispettare:
- 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
A tal proposito, l’INPS ammette la possibilità di fruire della NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico.
Leggi anche: Quota 100, pensione anticipata e opzione donna 2019: chiarimenti INPS
Compatibilità NASpI e lavoratori cd. precoci
Anche i lavoratori c.d. precoci, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla pensione decorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti stessi.
Qualora i soggetti in questione, risultino fruitori del trattamento di disoccupazione NASpI, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato.
Nel caso in cui tale decorrenza, indicata nella comunicazione di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, sia antecedente alla data di invio della comunicazione stessa e, alla medesima data, il beneficio pensionistico non sia stato ancora richiesto, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata, dall’Istituto Previdenziale, la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
Circolare INPS numero 88 del 12-06-2019
Alleghiamo in ultimo il testo della circolare INPS in oggetto.
Circolare INPS numero 88 del 12-06-2019 (120,0 KiB, 1.076 hits)
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