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di Pierpaolo Molinengo - 2 Ottobre 2023
L’Inps ha ripreso ad erogare gli indennizzi commercianti, ovvero l’ indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale. Attraverso il messaggio n. 3238/2023, l’istituto ha reso noto che verranno evase le istanze che sono state presentate nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 agosto 2023.
La buona notizia, per i commercianti, arriva a seguito all’esito positivo di un controllo effettuato dalla stessa Inps, da cui è emersa la disponibilità delle risorse necessarie per proseguire con la misura.
Attraverso il messaggio interno 3238/2023, l’Inps ha comunicato alle proprie sedi di avviare i pagamenti delle domande relative alla rottamazione delle licenze, che sono pervenute nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023.
L’istituto sta progressivamente riprendendo a liquidare i vari indennizzi, dopo l’interruzione che è stata comunicata attraverso il messaggio 2347 del 5 giugno 2020. In quell’occasione, infatti, i fondi risultavano essere in esaurimento e l’Inps aveva deciso di sospendere la liquidazione delle nuove indennità. Le domande da parte degli interessati, però, potevano continuare ad essere inviate.
L’istituto, comunque vada, ha precisato che a seguito della valutazione delle domande per il 2023 e i relativi oneri, provvederà a fornire le dovute istruzioni per le domande che sono state presentate dopo il 1° settembre 2023. Per queste istanze, infatti, al momento non risulta possibile procedere con il calcolo delle prestazioni, perché è necessario verificare la capienza degli stanziamenti.
Le erogazioni sono avvenute, nel corso del tempo, a gradi. Andando a dare uno sguardo ai pagamenti effettuati nel corso dell’ultimo biennio l’Inps:
Dal momento in cui viene chiusa l’attività commerciale fino a quando si maturano i requisiti per la pensione, il diretto interessato ha diritto a percepire una vera e propria indennità, una sorta di anticipo di pensione commercianti il cui importo corrisponde ad una pensione minima Inps, che per il 2023 è pari a 563,64 euro.
La misura ha visto la luce nel 1996 – introdotta e disciplinata dal Dlgs n. 207/1996 – ed è rimasta operativa fino allo scorso 2011. Dopo un fermo durato tre anni, la Legge di Stabilità 2014 ha provveduto a riattivarla fino al 2016, quando è sopraggiunto un nuovo stop per il biennio 2017-2018.
Dal 1° gennaio 2019, grazie alla Legge n. 145/2018, la rottamazione delle licenze ha visto nuovamente la luce: questa volta la misura è stata strutturata a tutti gli effetti e non ha più scadenze. Attraverso il Decreto Legge n. 101/2019 – convertito dalla Legge n. 128/2019 – l’operatività è stata ufficialmente estesa anche al 2017 e al 2018.
Gli indennizzi previsti dalla rottamazione delle licenze sono sempre autofinanziati: i fondi arrivano grazie ad una maggiorazione contributiva pari allo 0,09% che viene versata direttamente dai commercianti. Questi sono, anche, gli esclusivi destinatari e beneficiari.
In varie occasioni la contribuzione versata è risultata essere insufficiente a coprire i vari indennizzi. Per questo motivo, dal 1° gennaio 2022 la percentuale è passata dallo 0,09% allo 0,48%.
Ma come funziona ai fini pratici la rottamazione delle licenze commerciali? La misura consiste nell’erogazione di un contributo mensile, che corrisponde al trattamento minimo della pensione, che viene erogato fino al compimento dell’età per andare in quiescenza. Si tratta quindi di una sorta di anticipo della pensione commercianti.
Possono accedere a questa agevolazione:
L’istanza per poter accedere all’indennizzo – ai sensi della Legge di Bilancio 2019 – deve essere inoltrata alla struttura Inps competente territorialmente. La domanda deve essere presentata telematicamente:
Ecco infine il testo integrale della circolare INPS di riferimento con le istruzioni sull’ indennizzo commercianti per cessazione dell’attività commerciale.