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Pensionati esteri nel Mezzogiorno: indicazioni sull’imposta sostitutiva

L'Agenzia delle Entrate illustra l'imposta sostitutiva per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno d'Italia.


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di - 23 Luglio 2020

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 21/e del 17 luglio, ha fornito una serie di chiarimenti in merito all’opzione per l’imposta sostituiva per i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza nel Mezzogiorno d’Italia (ovvero nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia).

Difatti, è stato chiarito l’ambito soggettivo e soggettivo, le modalità di effettuazione dell’opzione nonché la cessazione degli effetti dell’opzione della flat tax per i pensionati che si trasferiscono al Sud Italia.

Pensionati esteri nel Mezzogiorno: cos’è l’imposta sostitutiva

La Legge n° 145/2018, Legge di bilancio 2019, ha introdotto uno regime di tassazione ad hoc per i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza in una delle regioni del Mezzogiorno d’Italia.

Difatti, tale regime consente  l’opzione per l’imposta sostitutiva su tutti i  redditi prodotti all’estero,  in luogo della tassazione ordinaria.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 7%; a tal proposito la durata dell’opzione non può essere superiore a 10 anni d’imposta.

Le modalità applicativa di tale opzione sono state disciplinate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 maggio 2019 (prot. n. 167878/2019).

Leggi anche: Flat tax pensionati che si trasferiscono al Sud: chiarimenti dell’AdE

Ambito oggettivo dell’imposta sostitutiva

Possono accedere all’imposta sostitutiva, coloro che sono residenti all’estero e percepiscono un reddito da pensione.

Dunque:

Rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente. Ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo (Circolare, Agenzia delle entrate, n° 21/e del 2020).

Ai fini dell’applicazione del regime, è necessario che la persona fisica trasferisca in Italia la propria residenza fiscale, da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa. Cioè uno strumento che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale.

In primis il riferimento è alle convenzioni tra Stati, finalizzate ad evitare le doppie imposizioni.

Inoltre, colui che opta per la tassazione al 7% non deve essere stato fiscalmente residente in Italia per almeno cinque periodi d’imposta precedenti a quello dell’opzione.

Anche un cittadino italiano, purché siano rispettate le precedenti condizioni può beneficiare della tassazione sostitutiva.

Cosa si intende per residenza fiscale?

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta

Le due condizioni sono alternative. Pertanto, la sussistenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.

Dove deve essere trasferita la residenza?

In uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3mila abitanti rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Redditi esclusi dalla tassazione sostituiva

Sono esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle regole ordinarie vigenti per i soggetti residenti, tutti i redditi prodotti in Italia dai soggetti che si trasferiscono in Italia ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.

I redditi prodotti in Italia sconteranno le aliquote Irpef ordinarie beneficiando delle relative detrazioni e deduzioni.

Esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva

L’opzione per tassazione al 7% deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è trasferita la residenza. Difatti l’opzione può essere espressa anche con la dichiarazione tardiva ossia quella dichiarazione presentata entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione.

Inoltre,

può comunque avvalersi dell’istituto della remissione in bonis (art.2 D.L. 16/2012). Esercitando l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Difatti, coloro che vogliono applicare l’imposta sostitutiva a partire dal 2019, in prima battuta, devono esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020. salvo successiva remissione in bonis.

Esonero Ivie e Ivafe

La tassazione sostituta permette di non pagare Ivie e Ivafe:

Opzione e revoca della Flat Tax

L’opzione per la tassazione sostitutiva comporta che i redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, sono tassati al 7%. Difatti, il versamento dell’imposta deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i redditi. Dunque non opera il meccanismo del saldo e dell’acconto Irpef.

La durata  massima del regime è pari a dieci anni. Dunque, si applica:

La cessazione del regime comporta che i redditi esteri scontino le aliquote Irpef ordinarie.

Diversa della cessazione per decorso del termine è la revoca volontaria dell’opzione.

La revoca deve essere espressa sempre nel dichiarativo, relativo all’ultimo periodo d’imposta di applicazione della sostitutiva.

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Tags: Agenzia delle Entrate