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Pensionati esteri: polizza vita non è equiparabile alla pensione per il regime opzionale

Niente tassazione agevolata per la rendita vitalizia percepita da un pensionato estero che intende venire in Italia.


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di - 9 Marzo 2023

La rendita vitalizia erogata da un ente tedesco in seguito alla stipula di una assicurazione volontaria sulla vita, svincolata dai requisiti anagrafici di pensionamento, non rientra tra i redditi che possono essere tassati con il regime di favore previsto per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che decidono di spostare la propria residenza fiscale al Sud.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 246/2023 chiarendo in merito all’articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. “Legge di bilancio 2019”), ha inserito nel DPR 917/86, TUIR l’articolo 24-ter uno speciale regime di tassazione per i pensionati esteri che decidono di trasferirsi al Sud Italia.

I dettagli.

Regime opzionale per i pensionati esteri: che cos’è

Come prevede la suddetta norma le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale nel Sud Italia, ovvero in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, possono beneficiare di un regime fiscale opzionale. In applicazione di tale regime opzionale, i suddetti pensionati applicano al reddito prodotto all’estero, un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota al 7%.

La tassazione agevolata vale rispetto a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, per ciascuno dei nove periodi d’imposta di validità dell’opzione (articolo 24-ter del Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 273, della legge n. 145/2018).

L’applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in Italia possieda «redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri».

Ai fini dell’opzione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza  il contribuente deve indicare:

I precedenti chiarimenti del Fisco

In base alla circolare n°21/2020, i trattamenti pensionistici rispetto ai quali è da ritenersi soddisfatto il requisito del possesso di redditi da pensione, sono ad esempio: tutti gli assegni equiparati alle pensioni, gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa da dipendente o non, e tutte le indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) percepite in seguito al versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

La risposta n. 462/2021 ha inoltre precisato che, in linea generale, le prestazioni pensionistiche integrative percepite da un soggetto che si trasferisce in Italia, versate da un fondo previdenziale professionale estero o tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, sono riconducibili, in via ordinaria, ai redditi agevolati previsti dal citato articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, in quanto non soggette alla disciplina della previdenza complementare italiana.

La risposta delle Entrate n° 246 dell’8 marzo 2023

Nella risposta n° 246 dell’8 marzo 2023 l’Agenzia delle entrate ha affrontato il seguente quesito.

Un cittadino straniero, nello specifico residente in Germania, ha fatto presente che intende trasferire la  propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni indicati dall’articolo 24-ter del TUIR  con meno di 20.000 abitanti e che percepisce una rendita ”vitalizia” da un ente privato  tedesco (istituto …..) erogata in base alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione  sulla vita (”…..”) avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente.

Si tratta di una somma riconosciuta indipendentemente dal raggiungimento di qualsiasi requisito anagrafico- pensionistico.

Proprio rispetto a tale rendita vitalizia, ha chiesto al Fisco se può sfruttare il regime opzionale  per i pensionati esteri che decidono di trasferirsi al Sud Italia, ex art.24-ter del TUIR.

Sulla base della sopra commentata circolare n°21/2020, l’Agenzia delle entrate evidenzia come, nel caso specifico, la sottoscrizione della polizza  in  oggetto  è  di  natura  volontaria  e l’erogazione  delle  prestazioni  a  favore  dell’Istante non  richiedono  il  raggiungimento  di  alcun  requisito  anagrafico-pensionistico.

In considerazione di ciò ossia la polizza non ha una finalità previdenziale, il contribuente non può sfruttare il regime agevolato riservato ai pensionati esteri che si trasferiscono al Sud Italia o in uno dei nei comuni coinvolti nel terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009.

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Tags: ABC PensioniAgenzia delle Entrate