Stop alla rivalutazione dei contributi agricoli per le prestazioni pensionistiche da erogarsi in regime di cumulo o di totalizzazione. Il divieto vale laddove il lavoratore possa far valere uno o più periodi di contribuzione in una gestione speciale dei lavoratori autonomi, come ad esempio la Gestione artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Pertanto, i contributi agricoli versati o accreditati per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, in numero inferiore a 270 giornate per anno, non possono essere rivalutati al fine di assicurare la copertura annuale minima per il diritto alle prestazioni pensionistiche.
Inoltre, non è possibile procedere al trasferimento delle eccedenze della contribuzione totale agricola annua superiore alle 270 giornate ad uno o più anni successivi. Tale divieto opera qualora nell’anno stesso siano accreditati almeno 30 contributi giornalieri effettivi.
A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 1867 del 5 maggio 2020. Il documento di prassi, in particolare, chiarisce i criteri di determinazione dell’anzianità contributiva applicabili per la liquidazione in cumulo e totalizzazione della pensione, nei casi di presenza di contribuzione agricola.
Contribuzione in regime di cumulo: la norma
L’art. 1, co. 245, della L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), stabilisce che, ai fini della definizione delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, le forme assicurative interessate devono determinare il trattamento:
- pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento;
- sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Inoltre, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo da adottare, si deve tenere conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni. Tra l’altro, nel cumulo e nella totalizzazione opera il principio per cui, nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento.
Contributi agricoli in più gestioni speciali: è ammessa la rivalutazione?
L’Istituto Previdenziale, con il documento di prassi in commento, ha risposto al dubbio su come comportarsi in presenza di un lavoratore con periodi di contribuzione agricola che:
- possa far valere periodi assicurativi anche in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti);
- possa far valere periodi assicurativi in altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione.
È possibile, in tali casi, far valere la rivalutazione dei periodi di contribuzione agricola anteriori al 1984? Operazione di regola preclusa nel caso di cumulo di contribuzione tra FPLD e gestioni autonome.
Contributi agricoli: vale solo il cumulo interno ai fini della rivalutazione
Sul punto, l’INPS afferma che vale la regola del cumulo interno tra l’AGO e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Pertanto, anche nelle ipotesi di domande in applicazione del cumulo oltreché nei casi di totalizzazione, la contribuzione agricola non può essere rivalutata per periodi anteriori al 1984.
Dunque, non è ammessa la rivalutazione (in misura pari al 2,6 per gli uomini e al 3,86 per le donne e i ragazzi) per i contributi agricoli versati o accreditati per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, in numero inferiore a 270 giornate per anno; questo al fine di assicurare la copertura annuale minima per il diritto alle prestazioni pensionistiche.
È escluso, tra l’altro, il trasferimento delle eccedenze della contribuzione totale agricola annua superiore alle 270 giornate ad uno o più anni successivi; ove nell’anno stesso siano accreditati almeno 30 contributi giornalieri effettivi.
Contributi agricoli pensione INPS: cumulo in caso di casse privatizzate
Infine, laddove l’assicurato abbia sia contribuzione agricola dipendente sia contribuzione in una o più gestioni previste dalla normativa per il cumulo e la totalizzazione (ad esempio ex-Inpdap), con esclusione di una o più gestioni speciali autonome, il pro quota relativo alla contribuzione agricola dipendente seguirà i criteri individuati per l’accertamento dell’anzianità per i trattamenti da liquidare a carico del FPLD dell’AGO.
Di conseguenza, in questo caso, si potrà operare la rivalutazione della contribuzione agricola ante 1984.