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Pensione estera: regole e tassazione

Le pensioni estere hanno regole particolari di tassazione governate dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Ecco una guida completa


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di - 12 Giugno 2023

La pensione estera, o anche detta pensione a carico di stato estero, è un trattamento pensionistico a favore di un cittadino residente in Italia, a carico di uno Stato Estero. Come sono tassate queste pensioni e cosa c’è da sapere in materia?

Partiamo col dire che i redditi da pensione, ovvero i redditi percepiti dai pensionati a seguito di prestazioni svolte nel territorio nazionale sono imponibili a livello fiscale con caratteristiche simili a quelle dei redditi da lavoro dipendente. E’ infatti prevista una ritenuta fiscale alla fonte a titolo di acconto dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) da parte del soggetto che liquida il trattamento pensionistico, sia esso l’Inps (per la generalità dei dipendenti privati) o il Ministero del Tesoro per gli statali. Vengono inoltre riconosciute una serie di detrazioni il cui compito è abbattere l’Irpef lorda, come quelle per familiari a carico o per la semplice produzione di un reddito da pensione. Gli enti che erogano le prestazioni devono inoltre consegnare al pensionato la Certificazione Unica (CU) il cui scopo è quello di attestare l’ammontare dei redditi riconosciuti con riferimento al periodo d’imposta precedente. Una tassazione particolare è invece prevista per le cosiddette pensioni estere.

Analizziamo in dettaglio cosa sono e come comportarsi in termini di Irpef.

Cosa sono le pensioni estere e come vengono tassate?

Si considerano pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito dell’attività lavorativa svolta nel medesimo stato.

Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estero sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Pensioni estere pubbliche

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato, da una sua suddivisione politico – amministrativa ovvero da un ente locale.

In linea generale le pensioni pubbliche “sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono” (istruzioni Agenzia entrate 730-2023, disponibili sul sito “agenziaentrate.gov.it”).

Pensioni estere private

Si qualificano come pensioni private quelle riconosciute da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico.

Sempre le istruzioni 730-2023 affermano che, di norma, le pensioni in parola sono “imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario”.

Esempi di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

In base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono cosi assoggettate a tassazione:

Pensionati esteri trasferiti nel Sud Italia

Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri (pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati) a prescindere dalla nazionalità (italiana o straniera) possono optare per un regime impositivo favorevole che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi prodotti all’estero (ad esempio interessi su conti correnti e depositi bancari, plusvalenze).

La tassazione al 7% opera a patto che gli interessati:

L’opzione per la tassazione agevolata dev’essere espressa in dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.

L’opzione stessa:

L’imposta sostitutiva dev’essere versata con modello F24 in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (codice tributo 1899).

Come revocare l’opzione

Da ultimo, il contribuente può revocare l’opzione in uno dei periodi d’imposta successivi quello di esercizio, comunicandola nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo d’imposta di validità dell’opzione.

In caso di revoca sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.

Gli effetti dell’opzione, ad ogni modo:

La revoca o la decadenza del regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

Pensionati che percepiscono il pagamento fuori dal territorio nazionale

Caso diverso invece è quello del pensionato italiano all’estero ovvero dei pensionati che percepiscono il pagamento fuori dal territorio nazionale. La persona cioè che ha raggiunto i requisiti per la pensione italiana, però poi si trasferisce all’estero e continua a percepire l’assegno fuori dall’Italia. Pensiamo ad esempio agli immigrati in Italia che poi tornano nel paese di origine.

Un passaggio molto importante in questo caso è l’accertamento in vita da parte dell’INPS.

Accertamento dell’esistenza in vita: cos’è e come funziona

Questo servizio consente di accertare l’esistenza in vita dei pensionati che percepiscono il pagamento fuori dal territorio nazionale. Il controllo viene effettuato attraverso la spedizione di un modulo che va compilato e consegnato a Citibank. Maggiori approfondimenti qui.

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Tags: ABC Pensioni