Rivalutazione pensioni 2019: nuovi criteri e modalità di calcolo

L’INPS ha riepilogato, i nuovi criteri di calcolo della rivalutazione annuale delle pensioni per il triennio 2019-2021


Rivalutazione pensioni 2019: dal 1° gennaio 2019, e fino al 2021, entra in vigore una nuova disciplina della perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici. Si prevedono aliquote decrescenti, relative ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 9 volte il trattamento minimo. Si ricorda, a tal proposito, che il 31 dicembre 2018 è terminato il vecchio meccanismo di perequazione delle pensioni, suddiviso in cinque scaglioni prorogato. Pertanto, dal 2019, entra nuovamente in gioco il sistema di perequazione previsto dalla L. n. 388/2000, che prevede un adeguamento ai tassi dell’inflazione applicato alla fascia dell’assegno e non all’intero importo.

Tuttavia, per effetto dell’intervento operato dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 260 della L. n. 145/2018), è stato disposto un nuovo meccanismo di rivalutazione delle pensioni, esclusivamente per il triennio 2019-2021. La novità è stato ora recepita dall’INPS con la Circolare n. 44 del 22 marzo 2019. Vediamone gli aspetti principali.

Rivalutazione pensioni 2019: dato provvisorio

Nulla è stato innovato per quanto riguarda l’indice da utilizzare per la rivalutazione provvisoria. Infatti, rimane fissato nella misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Pertanto, dal 1° gennaio 2019, il trattamento minimi INPS mensile è pari a 513,01 euro, che moltiplicato per 13 mensilità dà un importo annuo di 6.669,13 euro.

Mente i vitalizi, sempre dal 1° gennaio 2019, sono pari a 292,43 euro mensili, che moltiplicato per 13 mensilità dà un importo annuo di 3.801,59 euro.

Perequazione pensioni 2019: pensionati interessati

Ad essere interessati dal ricalcolo sono esclusivamente le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate anche dagli Enti diversi dall’INPS, e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata.

Restano, invece, esclusi dalla perequazione i seguenti trattamenti:

  • le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice);
  • le prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio (pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti);
  • l’indennità integrativa speciale;
  • le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche.

Criteri di perequazione pensioni per il periodo 2019-2021

La Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) all’art. 1, co. 160 ha disposto la perequazione delle pensioni, relativamente al triennio 2019-2021, come di seguito indicato:

  • 100% (come attualmente previsto) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
  • 97% (in luogo dell’attuale 95%) per le pensioni con importo superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo;
  • 77% (in luogo dell’attuale 75%) per le pensioni con importo superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
  • 52% (in luogo dell’attuale 50%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte la pensione minima;
  • 47% (in luogo dell’attuale 45%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;
  • 45% per le pensioni con importo superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte le pensioni minime e 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest’ultimo limite.

Circolare INPS numero 44 del 22-03-2019

Alleghiamo infine la circolare INPS in oggetto.

download   Circolare INPS numero 44 del 22-03-2019
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