Close Menu
Lavoro e Diritti
  • 📢 Notizie
    • Leggi, normativa e prassi
    • Sentenze Lavoro
    • ABC Lavoro
    • Soldi e Diritti
    • Fisco e Tasse
    • Pensioni Oggi
    • Lavoro, concorsi e carriera
    • Pubblico Impiego
    • Impresa
  • 📚 Guide
  • 📺 Video
  • 🧰 Risorse
    • La Posta di Lavoro e Diritti
    • Blog, il Futuro del Lavoro
    • Newsletter & Social
    • Glossario

Lavoro e Diritti risponde gratuitamente ai tuoi dubbi su: lavoro, pensioni, fisco, welfare.

Lavoro e Diritti
  • 📢 Notizie
    • Leggi, normativa e prassi
    • Sentenze Lavoro
    • ABC Lavoro
    • Soldi e Diritti
    • Fisco e Tasse
    • Pensioni Oggi
    • Lavoro, concorsi e carriera
    • Pubblico Impiego
    • Impresa
  • 📚 Guide
  • 📺 Video
  • 🧰 Risorse
    • La Posta di Lavoro e Diritti
    • Blog, il Futuro del Lavoro
    • Newsletter & Social
    • Glossario
Iscriviti
Lavoro e Diritti
Iscriviti
  • 📢 Notizie
  • 📚 Guide
  • 📺 Video
  • ✉️ Posta

Rivalutazione pensioni 2019: nuovi criteri e modalità di calcolo

Daniele Bonaddio25 Marzo 20193 Mins Read
Condividi Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Email

L’INPS ha riepilogato, i nuovi criteri di calcolo della rivalutazione annuale delle pensioni per il triennio 2019-2021

>> Vai al Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

Rivalutazione pensioni 2019

Rivalutazione pensioni 2019: dal 1° gennaio 2019, e fino al 2021, entra in vigore una nuova disciplina della perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici. Si prevedono aliquote decrescenti, relative ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 9 volte il trattamento minimo. Si ricorda, a tal proposito, che il 31 dicembre 2018 è terminato il vecchio meccanismo di perequazione delle pensioni, suddiviso in cinque scaglioni prorogato. Pertanto, dal 2019, entra nuovamente in gioco il sistema di perequazione previsto dalla L. n. 388/2000, che prevede un adeguamento ai tassi dell’inflazione applicato alla fascia dell’assegno e non all’intero importo.

Tuttavia, per effetto dell’intervento operato dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 260 della L. n. 145/2018), è stato disposto un nuovo meccanismo di rivalutazione delle pensioni, esclusivamente per il triennio 2019-2021. La novità è stato ora recepita dall’INPS con la Circolare n. 44 del 22 marzo 2019. Vediamone gli aspetti principali.

Rivalutazione pensioni 2019: dato provvisorio

Nulla è stato innovato per quanto riguarda l’indice da utilizzare per la rivalutazione provvisoria. Infatti, rimane fissato nella misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Pertanto, dal 1° gennaio 2019, il trattamento minimi INPS mensile è pari a 513,01 euro, che moltiplicato per 13 mensilità dà un importo annuo di 6.669,13 euro.

Mente i vitalizi, sempre dal 1° gennaio 2019, sono pari a 292,43 euro mensili, che moltiplicato per 13 mensilità dà un importo annuo di 3.801,59 euro.

Perequazione pensioni 2019: pensionati interessati

Ad essere interessati dal ricalcolo sono esclusivamente le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate anche dagli Enti diversi dall’INPS, e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata.

Restano, invece, esclusi dalla perequazione i seguenti trattamenti:

  • le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice);
  • le prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio (pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti);
  • l’indennità integrativa speciale;
  • le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche.

Criteri di perequazione pensioni per il periodo 2019-2021

La Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) all’art. 1, co. 160 ha disposto la perequazione delle pensioni, relativamente al triennio 2019-2021, come di seguito indicato:

  • 100% (come attualmente previsto) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
  • 97% (in luogo dell’attuale 95%) per le pensioni con importo superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo;
  • 77% (in luogo dell’attuale 75%) per le pensioni con importo superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
  • 52% (in luogo dell’attuale 50%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte la pensione minima;
  • 47% (in luogo dell’attuale 45%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;
  • 45% per le pensioni con importo superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte le pensioni minime e 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest’ultimo limite.

Circolare INPS numero 44 del 22-03-2019

Alleghiamo infine la circolare INPS in oggetto.

  Circolare INPS numero 44 del 22-03-2019 (1,4 MiB, 705 hits)

Nessun articolo correlato

Google News Icon Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
ABC Pensioni
Sullo stesso argomento

Conto alla rovescia per la tredicesima NoiPA 2025: ecco chi la riceve, quando arriva e come si calcola

Licenziamento via WhatsApp: valido o abuso? Ecco cosa sapere davvero

Graduatorie online e tutela dei dati: cosa cambia davvero nei concorsi pubblici

Lavoro e Diritti risponde gratuitamente ai tuoi dubbi su: lavoro, pensioni, fisco, welfare.

Logo Lavoro e Diritti Bianco
  • Chi Siamo
  • Contatti
  • Redazione
  • Collabora
  • Privacy Policy
  • Cookie
  • Archivio
  • Mappa del Sito
Facebook YouTube WhatsApp LinkedIn Telegram TikTok Instagram X (Twitter)
  • ABC Lavoro
  • Soldi e Diritti
  • Pensioni Oggi
  • Fisco e Tasse
  • Sentenze
  • Leggi e prassi
  • Lavoro e Concorsi
  • Pubblico Impiego
  • Imprese e PMI
© 2025 Lavoro e Diritti
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Larino al n° 511 del 4 agosto 2018
P. IVA 01669200709

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.