Taglio alle pensioni d’oro: esclusi i professionisti delle Casse private

Con la Circolare n. 116 del 9 agosto 2019, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito al taglio delle pensioni d’oro. Ecco le ultime novità


Le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi esclusi dal contributo di solidarietà. Quindi, i lavoratori iscritti agli enti di previdenza obbligatori di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996 (cd. Casse professionali), non sono soggetti al taglio delle pensioni d’oro. Viceversa, sono interessate alla riduzione tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.

Il chiarimento è giunto dall’INPS con la Circolare n. 116 del 9 agosto 2019, specificando che anche i trattamenti pensionistici erogati con il sistema “quota 100” sono compressi nella norma di riduzione.

Novità taglio pensioni d’oro 2019

La norma che disciplina il taglio delle pensioni d’oro è l’art. 1, co. 261 e ss. della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). Il disposto normativo ha introdotto una contributo di solidarietà a scaglioni per i pensionati che percepiscono un reddito che eccede i 100.000 euro lordi su base annua. Il taglio dei trattamenti pensionistici hauna durata limitata, pari a 5 anni, ossia dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.

Come funziona il contributo di solidarietà nelle pensioni d’oro

La riduzione avviene mediante l’applicazione di specifiche aliquote, crescenti per determinate fasce di importo, i cui risparmi confluiranno in appositi fondi presso l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati.

In particolare, la penalizzazione è pari al:

  • 15% per la quota di importo da 100.000,01 euro a 130.000,00 euro;
  • 25% per la quota di importo da 130.000,01 euro a 200.000,00 euro;
  • 30% per la quota di importo da 200.000,01 euro a 350.000,00 euro;
  • 35% per la quota di importo da 350.000,01 euro a 500.000,00 euro;
  • 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

Ai fini dell’individuazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro, rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti.

Quali pensioni d’oro sono soggette al contributo di solidarietà

Le pensioni che subiranno la decurtazione sono:

  • i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • le gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • le forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • lla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335;

i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua.

Le pensioni escluse dal contributo di solidarietà

Non sono soggette al contributo di solidarietà, le seguenti prestazioni:

  • le pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva. Stiamo parlando, ad esempio, delle pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e delle pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio;
  • trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
  • assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della L. n. 222/1984;
  • pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
  • pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.

Riduzione pensione d’oro: esclusione delle Casse professionali

Ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua e dell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo o totalizzazione dei periodi assicurativi:

  • non rilevano nei casi in cui sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione;
  • rilevano nei casi in cui non sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi.

 

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