Importanti novità per per i giovani imprenditori agricoli arrivano del Disegno di Legge (atto n. 931), che è stato approvato il 28 febbraio 2024 in Parlamento. E di cui si aspetta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sostanzialmente il disegno di legge si compone di tredici articoli, che sono divisi in cinque Capi. Al suo interno sono contenute una serie di misure il cui scopo è quello di incentivare la permanenza dei giovani nel settore agricolo.
Chi è il giovane imprenditore agricolo
Dal disegno di legge arriva anche un’importante definizione. Viene chiarito chi sia il giovane imprenditore agricolo. Nell’articolo 2 vengono chiariti quali siano i requisiti oggettivi e soggettivi per poter rientrare in questa categoria. I contribuenti si possono definire:
- impresa giovanile agricola;
- giovane imprenditore agricolo.
Vengono considerati come tali le imprese – in qualsiasi forma giuridica siano state costituite – e gli imprenditori che esercitano esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile. Per definirsi tali deve ricorrere una delle seguenti condizioni:
- il titolare deve essere un imprenditore agricolo con un’età compresa tra i 18 ed 41 anni;
- nel caso di una società di persone o di una cooperativa – anche quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n.228/2001 – almeno la metà dei soci deve essere costituita da imprenditori agricoli con un’età compresa tra i 18 ed i 41 anni;
- per le società di capitali, almeno la metà del capitale deve essere sottoscritta da imprenditori agricoli con un’età compresa tra i 18 ed i 41 anni.
Come funziona il fondo primo insediamento
Attraverso l’articolo 3, comma 1 è stato istituito un apposito fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura. La dotazione prevista risulta essere pari a 15 milioni di euro a partire dal 2024: lo scopo di questi fondi è il finanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
L’obiettivo di queste iniziative deve essere, appunto, quella di favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel pieno rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Il Fondo potrà finanziare i seguenti interventi:
- l’acquisto dei terreni e delle strutture che si rendono necessarie per avviare un’attività imprenditoriale agricola;
- l’acquisto dei vari beni strumentali. Dovrà essere data la priorità a quelli destinati ad accrescere l’efficienza dell’azienda ed introdurre delle innovazioni dei prodotti, delle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni. Ma anche al processo di coltivazione dei prodotti utilizzando delle tecniche di precisione;
- l’ampliamento dell’unità minima produttiva;
- l’acquisizione di complessi aziendali che risultino essere già operativi.
Attraverso un apposito decreto emanato dal Ministro dell’Agricoltura di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze verranno stabiliti i criteri e le modalità attraverso le quali verranno ripartite le risorse del fondo.
Dal 2024 la copertura del fondo risulta essere pari a 15 milioni di euro.
Agevolazioni formazione per il giovane imprenditore agricolo
L’articolo 4 ha introdotto un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura.
Entrando nel dettaglio, i giovani imprenditori agricoli hanno la possibilità di optare per un regime fiscale agevolato, che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap, che viene determinata applicando l’aliquota del 12,5% sulla base imponibile del reddito d’impresa che viene prodotto nel periodo d’imposta.
La suddetta opzione può essere esercitata per il periodo d’imposta nella quale l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi. Perché il regima fiscale agevolato possa essere riconosciuto è necessario che:
- quanti beneficiano della misura non abbiano esercitato l’attività d’impresa agricola nel corso dei tre anni precedenti. Devono, inoltre, aver assolto agli obblighi previdenziali, assistenziale ed amministrativi che sono previsti dalla legge;
- l’agevolazione non deve aver avuto ad oggetto il trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli o a enti neo costituiti rispetto da precedenti imprese giovanili agricole.
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