L’incentivo non è una novità introdotta in questi giorni, ma fino ad ora mancavano le istruzioni necessarie per renderlo pienamente operativo. Con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, l’INPS ha finalmente definito le regole applicative dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2026 per i datori di lavoro che assumono lavoratrici madri con almeno tre figli e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La circolare chiarisce chi può accedere al beneficio, quali sono i requisiti da rispettare, come presentare la domanda e in che modo recuperare gli arretrati relativi alle assunzioni effettuate dall’inizio dell’anno.
Si tratta di una misura che punta a favorire il reinserimento lavorativo di donne con particolari carichi familiari, riducendo al tempo stesso il costo del lavoro per le imprese che decidono di assumerle.
Chi può beneficiare dello sgravio
L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno attività d’impresa. Possono quindi accedere al beneficio anche le aziende agricole e i professionisti che assumono personale, mentre restano escluse le pubbliche amministrazioni. L’incentivo non si applica invece alle assunzioni di lavoratori domestici.
La misura riguarda le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, ma soltanto nei confronti di lavoratrici che possiedono specifici requisiti stabiliti dalla legge.
A quali lavoratrici si applica l’incentivo
Lo sgravio contributivo spetta quando viene assunta una donna che, al momento dell’assunzione, è madre di almeno tre figli con meno di 18 anni ed è priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Entrambe le condizioni devono essere presenti nello stesso momento, cioè alla data in cui viene instaurato il rapporto di lavoro.
Uno dei chiarimenti più interessanti contenuti nella circolare riguarda proprio il requisito familiare. L’INPS precisa infatti che il diritto all’agevolazione si “cristallizza” al momento dell’assunzione: ciò significa che il beneficio continua a spettare anche se, successivamente, uno dei figli diventa maggiorenne oppure cambia la situazione del nucleo familiare. La misura si applica inoltre anche alle madri con figli adottivi o in affidamento, equiparati ai figli naturali.
Per quanto riguarda invece il requisito della mancanza di un impiego regolarmente retribuito, la circolare richiama la normativa già esistente e chiarisce che non basta essere semplicemente disoccupate. Occorre infatti verificare la durata degli eventuali rapporti di lavoro subordinato svolti nei sei mesi precedenti oppure, in caso di attività autonoma o parasubordinata, il livello di reddito percepito.
Quanto vale l’esonero contributivo
L’incentivo consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, mentre restano esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Il tetto massimo del beneficio è fissato in 8.000 euro all’anno, corrispondenti a circa 666 euro al mese. Per i rapporti di lavoro instaurati o cessati nel corso del mese il massimale viene riproporzionato su base giornaliera, mentre nei contratti part-time l’importo massimo viene ridotto in proporzione all’orario di lavoro.
In pratica, nei limiti previsti dalla normativa, il datore di lavoro può azzerare quasi completamente il costo della contribuzione previdenziale per tutta la durata dell’agevolazione.
Bonus assunzioni mamme, per quali contratti è previsto e quanto dura
L’esonero interessa sia le assunzioni a tempo determinato sia quelle a tempo indeterminato, comprese le assunzioni in somministrazione e le trasformazioni di contratti a termine già agevolati. Restano invece esclusi il lavoro domestico, l’apprendistato e il lavoro intermittente o a chiamata.
La durata del beneficio cambia in base al tipo di rapporto di lavoro instaurato.
| Tipologia di contratto | Durata dell’esonero |
|---|---|
| Assunzione a tempo determinato | 12 mesi |
| Trasformazione del contratto a termine già agevolato | 18 mesi complessivi dalla prima assunzione |
| Assunzione a tempo indeterminato | 24 mesi |
La circolare chiarisce inoltre che, in caso di proroga di un contratto a termine, il beneficio può continuare fino al limite massimo di dodici mesi. È prevista anche la sospensione del periodo di fruizione esclusivamente durante il congedo obbligatorio di maternità, consentendo così di recuperare successivamente il periodo non utilizzato.
Le condizioni da rispettare
Come accade per la maggior parte degli incentivi alle assunzioni, anche questo esonero non spetta automaticamente.
Il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC, rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e applicare i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Inoltre trovano applicazione le regole generali previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 sugli incentivi all’occupazione.
Ciò significa, ad esempio, che il beneficio non può essere riconosciuto quando l’assunzione costituisce un obbligo di legge, quando viene violato un diritto di precedenza alla riassunzione oppure nei casi espressamente esclusi dalla disciplina generale degli incentivi.
Quando non è cumulabile con altri incentivi
La circolare dedica ampio spazio anche al rapporto con le altre agevolazioni contributive.
In generale, l’esonero non può essere sommato ad altri sgravi contributivi riferiti alla stessa lavoratrice, come ad esempio l’incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate, la Decontribuzione Sud, gli incentivi previsti per l’assunzione di lavoratori con disabilità o quelli destinati ai percettori di NASpI.
Resta invece possibile cumulare la misura con altri benefici di natura diversa, come la maggiorazione della deduzione fiscale per le nuove assunzioni e l’agevolazione riconosciuta alle aziende in possesso della certificazione della parità di genere. È inoltre compatibile con la decontribuzione prevista direttamente a favore della lavoratrice madre sulla propria quota di contributi previdenziali.
Come presentare la domanda
Una delle principali novità della circolare riguarda proprio la procedura operativa.
Per ottenere l’autorizzazione il datore di lavoro dovrà utilizzare esclusivamente il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) disponibile sul sito dell’INPS, presentando l’istanza attraverso il nuovo modulo telematico ELM3. L’Istituto verificherà l’esistenza del rapporto di lavoro, la disponibilità delle risorse finanziarie e il possesso dei requisiti prima di autorizzare la fruizione dell’incentivo.
Una volta ricevuta l’autorizzazione, il beneficio potrà essere recuperato mediante conguaglio nelle denunce contributive UniEmens.
Via libera anche al recupero degli arretrati
Poiché la misura è in vigore dal 1° gennaio 2026, ma le istruzioni operative sono state pubblicate soltanto il 29 luglio, la circolare consente anche il recupero degli importi spettanti per le assunzioni già effettuate nei mesi precedenti.
I datori di lavoro potranno recuperare gli arretrati attraverso i flussi UniEmens dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2026, seguendo le modalità tecniche indicate dall’INPS. Si tratta di una possibilità particolarmente importante per le aziende che hanno effettuato assunzioni agevolabili nei primi mesi dell’anno e che finora non avevano ancora potuto applicare lo sgravio.
Bonus assunzioni mamme, le istruzioni INPS
Con la circolare n. 82 l’INPS non introduce un nuovo incentivo, ma rende finalmente operativa una misura già prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Le istruzioni pubblicate consentono ai datori di lavoro di conoscere nel dettaglio le condizioni di accesso, le modalità di richiesta e le procedure di recupero delle somme spettanti, eliminando gli ultimi dubbi applicativi.
INPS: Circolare numero 82 del 29-07-2026 (216,0 KiB, 0 hits)
Per le imprese si tratta di un’opportunità concreta per ridurre il costo del lavoro nelle nuove assunzioni, mentre per molte lavoratrici madri con almeno tre figli potrebbe rappresentare un ulteriore strumento per favorire il rientro nel mercato del lavoro.
