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Riduzione contributi forfettari: domanda entro il 28 febbraio 2024

La richiesta di agevolazione sui contributi Inps per gli autonomi e commercianti forfettari deve essere inviata entro il 28 febbraio.


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di - 23 Febbraio 2024

Entro il 28 febbraio 2024 i lavoratori autonomi artigiani e commercianti devono inviare all’Inps la richiesta telematica per aderire al regime contributivo agevolato riservato ai contribuenti in regime forfettario. Il regime contributivo agevolato si sostanzia uno sconto del 35% sui contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti sia entro il minimale reddituale che oltre il minimale.

L’INPS ricorda che l’accesso a tale misura è facoltativa e avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Ecco chi deve presentare la domanda all’Inps entro il 28 febbraio e chi invece non deve rispettare la scadenza perchè ha già presentato la domanda negli anni precedenti.

Riduzione contributi forfettari: a chi spetta e come funziona

Artigiani e commercianti forfettari, possono beneficiare di uno sconto contributivo sia sulla contribuzione dovuta entro il minimale reddituale sia su quella dovuta oltre il minimale. Stiamo parlando del Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e s.m.i. La riduzione in oggetto è pari al 35% rispetto alla contribuzione ordinaria.

I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato, comma 77 Legge 190/2014,  sono coloro che:

A tal scopo si ricorda che la Legge di Bilancio 2023, ha innalzato da 65.000,00 euro a 85.000,00 euro il requisito di cui all’articolo 1, comma 54, lett. a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’accesso al relativo regime fiscale agevolato.

Ai fini dell’accredito contributivo, si applica l’art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ciò comporta che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento.

Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.

Pertanto se da un lato è vero che con questa agevolazione artigiani e commercianti possono pagare meno contributi, dall’altro c’è da dire che in fase di pensionamento avranno meno contributi su cui contare per la pensione.

Come chiedere la riduzione dei contributi INPS entro il 28 febbraio

Con la Circolare numero 33 del 07-02-2024  l’INPS indica gli importi dei contributi dovuti per il 2024 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti. Nella stessa circolare l’Istituto previdenziale ha ribadito i termini di presentazione dell’istanza per beneficiare dello sconto contributivo forfettari in parola.

Leggi anche: Artigiani e commercianti, contributi previdenziali INPS aggiornati al 2024

L’istanza da inviare esclusivamente in modalità telematica deve essere presentata tramite il cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

Nello specifico:

Chi può usufruire della riduzione contributiva anche senza fare domanda

Attenzione, come appena detto chi avvia una nuova attività nel 2024, per la quale intende aderire al regime agevolato, deve comunicare l’adesione con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione all’Inps in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale. Comunicando l’adesione, l’Inps predisporrà gli F24 per la contribuzione fissa, con gli importi come da adesione allo sconto contributivo.

In base a quanto detto sopra, chi ha già beneficiato dello sconto per lo scorso anno o in continuità con gli anni precedenti, non dovrà presentare una nuova domanda di adesione.

Vale la prima istanza, fermo restando il rispetto dei requisiti per accedere al regime agevolato.

Riduzione contributi Inps forfettari: effettivo accreditamento contributivo

Individuata l’agevolazione e precisato che la stessa opera sia sulla contribuzione dovuta sul minimale reddituale che sulla parte eccedente, nel caso in cui i contributi complessivi versati siano inferiori all’importo della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

In termini pratici, per far sì che il contribuente si veda riconosciuti 12 mesi di contribuzione, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario, ma inferiore rispetto al dovuto, l’Inps procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65% (100% – agevolazione 35%).

Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa, la decorrenza coinciderà di conseguenza con il mese di inizio di imposizione contributiva.

Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa. Contribuzione annuale in misura fissa dovuta in 4 rate in base alle scadenze ordinarie quali: 16 maggio, 20 agosto,16 novembre e 16 febbraio (dell’anno successivo).

I contributi dovuti sulla parte di reddito eccedente il minimale sono invece versati alla scadenza previste per le imposte sui redditi, quindi:

Rinuncia alla riduzione contributiva entro il 28 febbraio

Precise indicazioni operative sono previste anche per la rinuncia al regime contributivo agevolato.

L’uscita dal regime agevolato, si può verificare in tre ipotesi:

Le comunicazioni di revoca che saranno inoltrate all’INPS direttamente dal beneficiario devono quindi essere inviate entro e non oltre il 28 febbraio.

Le comunicazioni successive determineranno il ripristino del regime contributivo ordinario, con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo. Così ad esempio, la revoca comunicata in data 10 marzo 2024 avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

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Tags: Contributi previdenzialiINPS