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PA: al via la decertificazione

Dal 1 gennaio le PA non possono più richiedere i certificati ai cittadini; parte la "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati.


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di - 2 Gennaio 2012

Dal 1 gennaio 2012, non siamo più tenuti alla presentazione di documenti alle Pubbliche amministrazioni; le PA procedenti infatti, sono tenute all’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti e, in alternativa, possono richiedere al cittadino la produzione solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

E’ questo quanto previsto dalle modifiche introdotte con l’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)”, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e, in vigore dal 1 gennaio 2012.

Scopo della norma è di consentire una completa  “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati; tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l’utenza ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Con la nuova normativa:

le principali novità introdotte con la nuova normativa:

Inoltre, nella direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione nr 14 dello scorso 22 dicembre 2011, si ricorda la necessità di “operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l’acquisizione d’ufficio dei dati o dei documenti e gli “idonei controlli, anche a campione,” di cui agli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (come modificato dall’articolo 15 della legge n. 183 del 2011), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

A tal fine, l’articolo 43, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, già prevede, invero, che “In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente …. le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza”.

Inoltre, l’articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale) prevede che ” … al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico”.

In merito alle linee guida, le stesse sono già state adottate sin dal 22 aprile 2011 e sono consultabili sul sito istituzionale di DigitPa (www.digitpa.gov.it).

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