>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti
di Massima Di Paolo - 6 Novembre 2009
Torniamo a parlare nuovamente della riforma Brunetta sulla P.A. giacchè, lo scorso 31 ottobre, sulla Gazzetta Ufficiale nr. 254 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), che entrerà in vigore il prossimo 15 novembre.
Il provvedimento (delegato dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009 ) è volto all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Tra le novità introdotte, merita particolare attenzione il nuovo sistema di responsabilità disciplinare.
Il Capo V del D. lgs 150/2009 (Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici) all’art. 55 quater, prevede nuove ipotesi di licenziamento; infatti, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
Il licenziamento in sede disciplinare è disposto anche nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54.
L’art 55 quinquies dispone che in caso di falsa attestazione della propria presenza da parte del pubblico dipendente, oppure di giustifica dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
Il lavoratore, inoltre è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonchè il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
Art. 55 sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare):
Nel caso in cui la P.A sia condannata al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, il lavoratore, ove non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare, sarà sospeso dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento.
Fuori da queste ipotesi, se il lavoratore cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’amministrazione è collocato in disponibilità, all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità.
Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l’eventuale ricollocamento.
Nel caso in cui chi ha qualifiche dirigenziali, omette di esercitare l’azione disciplinare senza giustificato motivo, sarà soggetto all’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione.
Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
Nuove modalità sono previste anche per i controlli sulle assenze. L’ art. 55-septies dispone che:
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
Per quanto riguarda la disciplina dei casi concreti, ovviamente i fatti avvenuti dopo l’entrata in vigore del decreto dovranno essere contestati secondo le nuove tipologie; i fatti contestati prima dell’entrata in vigore seguono la disciplina in cui si sono verificati. Ai fatti avvenuti prima, ma contestati dopo l’entrata in vigore, si applicano i nuovi termini e il nuovo iter, ma rimangono le vecchie sanzioni perchè più favorevoli.
Fonte: www.gazzettaufficiale.it