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Riforma Brunetta del pubblico impiego: il nuovo codice disciplinare del 2009

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 150/2009: Riforma Brunetta Pubblico Impiego Nuovo Codice Disciplinare del 2009.


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di - 6 Novembre 2009

Torniamo a parlare nuovamente della riforma Brunetta sulla P.A. giacchè, lo scorso 31 ottobre, sulla Gazzetta Ufficiale nr. 254 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), che entrerà in vigore il prossimo 15 novembre.

Il provvedimento (delegato dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009 ) è volto all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Tra le novità introdotte, merita particolare attenzione il nuovo sistema di responsabilità disciplinare.

Riforma Brunetta del pubblico impiego: nuovo codice disciplinare 2009

Il Capo V del D. lgs 150/2009 (Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici) all’art. 55 quater, prevede nuove ipotesi di licenziamento; infatti, ferma  la disciplina   in   tema  di  licenziamento  per  giusta  causa  o  per giustificato  motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica  comunque  la  sanzione  disciplinare  del licenziamento nei seguenti casi:

  1. falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. In questo caso il licenziamento è senza preavviso;
  2. assenza  priva  di  valida  giustificazione  per  un numero di giorni,  anche  non  continuativi,  superiore  a  tre nell’arco di un biennio  o  comunque  per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci  anni  ovvero  mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
  3. ingiustificato    rifiuto    del    trasferimento   disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
  4. falsità  documentali  o  dichiarative  commesse  ai fini o in occasione   dell’instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ovvero  di progressioni di carriera;
  5. reiterazione   nell’ambiente  di  lavoro  di  gravi  condotte aggressive  o  moleste  o  minacciose  o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
  6. condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione  perpetua  dai  pubblici  uffici  ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. Anche in questi ultimi tre casi il licenziamento è senza preavviso.

Licenziamento in sede disciplinare

Il licenziamento in sede disciplinare è disposto anche nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54.

L’art 55 quinquies dispone che in caso di falsa attestazione della propria presenza da parte del pubblico dipendente, oppure di giustifica dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

Il lavoratore, inoltre è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonchè il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.

Responsabilità   disciplinare   per   condotte pregiudizievoli    per    l’amministrazion

Art. 55 sexies (Responsabilità   disciplinare   per   condotte pregiudizievoli    per    l’amministrazione   e   limitazione   della responsabilità per  l’esercizio  dell’azione disciplinare):

Nel caso in cui la P.A sia condannata al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi  concernenti  la  prestazione lavorativa, il lavoratore,  ove non  ricorrano  i presupposti  per  l’applicazione  di  un’altra sanzione disciplinare, sarà sospeso dal servizio con privazione della retribuzione da un  minimo  di  tre  giorni  fino  ad  un  massimo  di  tre  mesi, in proporzione all’entità del risarcimento.

Fuori da queste ipotesi, se il lavoratore cagiona grave   danno  al  normale  funzionamento  dell’ufficio  di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’amministrazione è collocato in disponibilità, all’esito del  procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità.

Il provvedimento che definisce  il  giudizio  disciplinare  stabilisce  le  mansioni  e la qualifica  per  le  quali  può  avvenire l’eventuale ricollocamento.

Nel caso in cui chi ha qualifiche dirigenziali, omette di esercitare l’azione disciplinare senza giustificato motivo, sarà soggetto all’applicazione   della  sanzione  disciplinare  della sospensione   dal  servizio  con  privazione  della  retribuzione  in proporzione  alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo  di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo  della  durata  della  sospensione.

Ai  soggetti  non aventi qualifica   dirigenziale   si  applica  la  predetta  sanzione  della sospensione  dal  servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

Controlli sulle assenze dei dipendenti pubblici

Nuove modalità sono previste anche per i controlli sulle assenze. L’ art.  55-septies dispone che:

  1. Nell’ipotesi di assenza  per  malattia  protratta  per  un  periodo superiore a dieci
    giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare   l’assenza   viene   giustificata   esclusivamente   mediante certificazione  medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N.
  2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e’  inviata  per  via  telematica,  direttamente  dal  medico o dalla struttura  sanitaria  che  la  rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza   sociale
  3. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della  certificazione  medica  concernente  assenze di lavoratori per malattia  di  cui  al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso  di  reiterazione,  comporta  l’applicazione  della sanzione del licenziamento  ovvero,  per i medici in rapporto convenzionale con le aziende  sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
  4. L’Amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza di   un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le  quali  devono  essere  effettuate le visite mediche di controllo, sono   stabilite   con   decreto   del   Ministro   per  la  pubblica amministrazione e l’innovazione.

Cartellini e targhe di riconoscimento dei dipendenti pubblici

I  dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche che svolgono  attività  a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile  il  proprio  nominativo  mediante  l’uso  di  cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

Per quanto riguarda la disciplina dei casi concreti, ovviamente  i fatti avvenuti dopo l’entrata in vigore del decreto  dovranno essere contestati secondo le nuove tipologie; i fatti contestati prima dell’entrata in vigore seguono la disciplina in cui si sono verificati. Ai fatti avvenuti prima, ma contestati dopo l’entrata in vigore, si applicano i nuovi termini e il nuovo iter, ma rimangono le vecchie sanzioni perchè più favorevoli.

Fonte: www.gazzettaufficiale.it

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