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Apprendistato e mancata formazione per assenza dell’apprendista

Una recente sentenza della Cassazione sulla mancata formazione nell'apprendistato professionalizzante dovuta alla malattia dell'apprendista.


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di - 29 Giugno 2018

L’apprendista con contratto professionalizzante potrà richiedere la trasformazione in lavoro a tempo indeterminato per mancata formazione. Se non riceve l’adeguata formazione da parte del datore di lavoro, anche se a causa della sua assenza per malattia, l’apprendista può chiedere la trasformazione del contratto di lavoro subordinato in uno a tempo indeterminato fin dalla data d’inizio del rapporto di lavoro.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 16571 del 22 giugno 2018. La Cassazione specifica altresì che se l’apprendista sia assente per causa di forza maggiore, come la malattia per esempio, spetta in ogni all’azienda l’onere di dover dimostrare la formazione; ovvero che i corsi di formazione siano stati effettivamente messi a disposizione degli apprendisti affinché possano ricevere l’insegnamento professionale adeguato per diventare a tutti gli effetti un lavoratore qualificato.

Mancata formazione nell’apprendistato professionalizzante

Nel caso di specie, i massimi giudici della Corte Suprema hanno rigettato il ricorso dell’azienda contro la decisione della Corte d’Appello, motivando la decisione secondo l’assunto che non basta mettere in atto solo a livello “formale” gli adempimenti per il corretto svolgimento del periodo di apprendistato, come ad esempio la redazione del PFI (Piano Formativo Individuale) o l’assegnazione del tutor, ma è necessario che la formazione prevista dalla legge sia stata effettivamente erogata all’apprendista.

In tal caso, infatti, nonostante l’azienda avesse rispettato gli adempimenti formali, non era stata in grado di dimostrare inequivocabilmente l’effettivo svolgimento della formazione. Ragione per la quale la stessa risultava assolutamente mancante.

Ne deriva che è onere dell’azienda:

  1. non solo organizzare i corsi in modo tale che ciascun apprendista riceva l’insegnamento professionale necessario per diventare qualificata,
  2. ma anche e soprattutto dimostrare che la formazione sia stata correttamente erogata.

Apprendista non affiancato: le conseguenze

Qualora il datore di lavoro non dimostri che abbia organizzato i corsi di formazione per l’apprendimento professionale, l’apprendista può chiedere la trasformazione del contratto di lavoro di apprendistato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato per mancata formazione.

La conversione può essere avanzata fin dall’inizio dell’instaurazione del rapporto di lavoro, quindi con effetto retroattivo. Ciò causa un indubbio danno a carico dell’azienda, che dovrà corrispondere al proprio dipendente tutte le differenze retributive e contributive di un normale lavoratore.

Addio, quindi, alle agevolazioni contributive e all’inquadramento a livelli inferiori per corrispondere una retribuzione inferiore. Il datore di lavoro sarà tenuta a versare le differenze da quando l’apprendista ha messo piede in azienda.

Ma se l’apprendista non ha potuto seguire i corsi formazione per causa di forza maggiore, come per esempio la malattia, cosa succede?

Secondo gli Ermellini grava sul datore di lavoro l’onere di provare di non avere potuto adempiere all’obbligo formativo per cause imputabili all’apprendista. Spetta cioè all’azienda dimostrare il requisito essenziale dell’apprendistato, cioè l’insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista; formazione impartita allo scopo di farlo diventare qualificato, escludendo altresì ogni colposa omessa collaborazione da parte del diretto interessato.

In altri termini, il datore di lavoro dovrebbe quantomeno dimostrare l’effettivo svolgimento di corsi di formazione per le ore prescritte; dovrebbe poi poter dimostrare la mancata partecipazione agli stessi da parte del lavoratore.

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Tags: ApprendistatoCassazioneSentenze