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Consulta, comunicazione dei compensi per i dipendenti pubblici

Per la Corte Costituzionale è incostituzionale la comunicazione dei compensi o la restituzione del doppio per gli incarichi esterni dei dipendenti pubblici


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di - 8 Giugno 2015

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 98 del 5 giugno 2015, è intervenuta in tema di compensi e di incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici da parte di enti pubblici economici e soggetti privati.

Il Tribunale ordinario di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato davanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 15, del D. lgs 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), «nella versione introdotta» dall’art. 26 del D. lgs 80/1998 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui dispone che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9».

Secondo la normativa il lavoratore dipendente è tenuto a richiedere un’autorizzazione per l’espletamento di incarichichi esterni, sia da enti pubblici che privati, inoltre è tenuto a comunicare con una seconda comunicazione l’importo del compenso.

In caso di mancata autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno o di mancata comunicazione del compenso, il pubblico dipendente è tenuto a restituire il doppio di quanto percepito.

La Corte Costituzionale con questa sentenza ha abrogato la norma che prevede la comunicazione del compenso e la parte relativa alla restituzione del doppio di quanto percepito in caso di mancata comunicazione.

Nel dettaglio la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9».

Sentenza Corte Costituzionale n. 98 del 5 giugno 2015

  Sentenza Corte Costituzionale n. 98 del 5 giugno 2015 (306,2 KiB, 1.006 hits)

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: Corte CostituzionalePubblico Impiego