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Consulta: la mediazione obbligatoria è incostituzionale

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art 5 del d.lgs. nr 28/2010 che introduceva il carattere obbligatario della mediazione in alcune controversie di natura civile.


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di - 26 Ottobre 2012

Lo scorso 24 ottobre, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione civile.

La questione di legittimità costituzionale era stata posta dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura-Oua e da diversi Ordini e associazioni forensi, proprio in merito ad una parte dell’art. 5 del d.lgs. nr. 28/2010 che, disponeva che:

Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita’ medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza…”.

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Estremamente felice il presidente dell’organismo di rappresentanza politica degli avvocati, Maurizio de Tilla il quale ha dichiarato: “L’obbligatorietà e i costi alti della media conciliazione, costituivano un meccanismo perverso che, oltre che limitare l’accesso alla giustizia, avviava un processo di privatizzazione di un diritto sancito dalla nostra Costituzione. La media-conciliazione obbligatoria è figlia di diverse forzature nel suo iter di approvazione e dell’assoluta indifferenza ai richiami delle Commissioni Parlamentari che chiedevano decise e forti correzioni.

Ma anche di una concezione sbagliata dei sistemi extragiudiziali di risoluzione delle controversie, unica nel panorama europeo, partorita nelle stanze del ministero di Giustizia del precedente Esecutivo, senza la necessaria consultazione con l’avvocatura. Questa sistema ha solo alimentato un mercato “drogato” di scuole di formazione per mediatori e di società di conciliazione nate ad hoc, senza i dovuti criteri di qualità. Tutti aspetti che abbiamo denunciato più volte, spesso senza la dovuta attenzione dei mezzi di comunicazione”.

Il ministro di Giustizia Severino ha affermato: “Non ho letto le motivazioni ma la valutazione di legittimità è solo su una parte della delega che è stata esercitata dal precedente governo. Non posso che prenderne atto.Stavamo già ragionando con gli avvocati sul tema della mediazione. Gli istituti funzionano nel tempo, con la pratica, e questo stava iniziando a funzionare. Rimane comunque quella facoltativa, vuol dire che lavoreremo sugli incentivi”.

Aspettiamo allora di leggere le motivazioni della Corte. Una cosa è certa: dopo questa sentenza, la conciliazione tornerà ad essere strumento facoltativo di risoluzione delle controversie.

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: Corte CostituzionaleSentenze

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