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Diritto di precedenza per i lavoratori stagionali: ecco quando si ha diritto al risarcimento

La Cassazione fa il punto sul diritto di precedenza per i lavoratori stagionali, stabilendo quando scatta il risarcimento dei danni.


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di - 16 Aprile 2024

Com’è noto i contratti di lavoro subordinato sono sorretti da una serie di tutele, come ad es. il diritto alle ferie o ai permessi. Una delle tutele che riguarda i lavoratori a tempo determinato, ed anche gli stagionali, riguarda il diritto di precedenza sulle nuove assunzioni, sia a termine che a tempo indeterminato.

Recentemente una interessante ordinanza della Cassazione è intervenuta su questi temi, di fatto ribadendo questo diritto in capo al lavoratore con contratto a tempo determinato stagionale, e disponendo – conseguentemente – il risarcimento dei danni in un caso ben preciso. Vediamo insieme più da vicino.

Il caso

Il caso affrontato dalla Cassazione – e deciso con l’ordinanza n. 9444 dello scorso 9 aprile – riguarda il ricorso effettuato da alcuni lavoratori nei confronti del datore di lavoro. La Corte di Appello di Potenza, all’epoca, riformando la pronuncia di primo grado, di fatto non riconosceva quanto rivendicato da alcuni dipendenti stagionali, che:

Diritto di precedenza del lavoratore stagionale: cosa dice la legge

Ebbene, l’art. 24 del D. Lgs. n. 81/2015 dispone per i lavoratori a termine, e quindi anche per coloro che hanno un’occupazione stagionale – come ad es. i camerieri o i cuochi – il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni per le stesse attività, compiute entro un certo lasso temporale a cominciare dalla cessazione del rapporto.

Leggi anche: Contratto a tempo determinato stagionale: regole e limiti

Infatti al comma 1 dell’articolo appena citato si dispone che:

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

In particolare, il comma 4 dello stesso articolo del decreto indica che tale diritto, da esercitare entro un termine di decadenza, deve essere menzionato nell’atto scritto di apposizione del termine al contratto, ossia di fatto il contratto di assunzione. Infatti:

Il diritto di precedenza […] può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Come si può notare dunque la legge è molto precisa a riguardo e, in materia di diritti dei lavoratori a termine, pone rigorose condizioni da rispettare.

Il ricorso in Cassazione

I lavoratori hanno trovato nell’ordinanza n. 9444 della Cassazione la parziale accoglienza delle loro doglianze. Infatti se la Corte d’Appello in precedenza aveva negato il risarcimento danni – in quanto non sarebbe espressamente previsto dalla legge – ma aveva riconosciuto ai lavoratori la possibilità di esercitare il diritto di precedenza anche in maniera tardiva (in mancanza di esplicita sanzione per l’omissione nell’atto), la Suprema Corte ha stabilito quanto segue:

Infatti nel testo dell’ordinanza si può leggere che, per la mancanza di tale contenuto formale, la normativa non prevede (così come non caso in cui non emerga da atto scritto l’apposizione del termine):

la conseguenza che la clausola sia “priva di effetto” ex comma 4, art. 19, legge n. 81 del 2015, così realizzando l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine.

Tuttavia, rimarca la Cassazione, di violazione di uno specifico obbligo si tratta pur sempre, non bastando la mera conoscibilità del diritto di precedenza, in quanto previsto dalla legge. La Corte prosegue con queste parole:

l’inadempimento alla prescrizione formale imposta dal datore di lavoro è, infatti, idonea a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque a nuove assunzioni.

La decisione della Corte

In ragione di ciò, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori stagionali, non accordando la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, ma – sul piano civilistico del rapporto di lavoro – stabilendo che il datore di lavoro, convenuto in giudizio, non potrà opporre la mancanza di manifestazione di volontà del lavoratore e, se ha proceduto all’assunzione di altri lavoratori, sarà comunque tenuto al risarcimento del danno ex art. 1218 Codice Civile.

Ciò vale così come in ogni altra situazione di assunzione di soggetti diversi, in violazione del diritto di precedenza. E, non a caso, nel testo dell’ordinanza, la Cassazione richiama alcune decisioni precedenti come la n. 12505 del 2003 e la n. 11737 del 2010.

Ecco quando si ha diritto al risarcimento

Concludendo – in base all’ordinanza n. 9444 della Cassazione – è obbligato al risarcimento del danno il datore di lavoro che non abbia tempestivamente informato in forma scritta il lavoratore stagionale, dell’esistenza del diritto di precedenza ad essere assunto, dopo la fine del rapporto a tempo determinato. La determinazione del risarcimento è rimessa al giudice di merito. 

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Tags: Cassazione