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Uso di Facebook durante orario di lavoro: sì al licenziamento

Legittimo il licenziamento del lavoratore che durante il lavoro usa in maniera eccessiva Facebook o gli altri social network. Ecco cosa dice la Cassazione.


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di - 6 Febbraio 2019

Vi siete mai chiesti se usare Facebook durante l’orario di lavoro può costarvi il licenziamento? La risposta è positiva, se l’uso è abnorme e non collegato all’esecuzione della prestazione lavorativa. Lo stesso vale anche per gli altri social network, quindi Twitter, Instagram e via dicendo… Infatti, il licenziamento di una lavoratrice che ha utilizzato Facebook sul PC aziendale, in orario di lavoro, è stato giudicato legittimo da parte dei giudici. Il comportamento della dipendente è stato giudicato in contrasto con l’etica comune, violando di conseguenza gli obblighi di diligenze e di buona fede.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3133 dell’1 febbraio 2018.

Uso di Facebook durante orario di lavoro: il caso

Nel caso di specie, il licenziamento riguarda una segreteria part-time presso uno studio medico che aveva utilizzato eccessivamente i social network (Facebbok in partcolar modo). Il datore di lavoro verificava circa 6.000 accessi, di cui 4.500 circa su Facebook, nell’arco di 18 mesi. Le durate degli accessi erano talora significative, che evidenziavano la gravità del comportamento della lavoratrice.

Il dato si poteva rilevare dal datore di lavoro mediante degli screening del PC aziendale, concesso in dotazione alla lavoratrice per svolgere la mansione.

La lavoratrice impugna il licenziamento e agisce per vie legali. Secondo quest’ultima, il licenziamento era ritorsivo o discriminatorio, in quanto avvenuto dopo la richiesta di fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992. Inoltre, sosteneva la lavoratrice, che il datore di lavoro avesse in qualche modo violato le disposizioni sulla privacy in occasione del controllo effettuato sul PC aziendale.

La sentenza della Cassazione

Le motivazione della lavoratrice non reggono. La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto innanzitutto che il datore di lavoro non abbia violato in alcun modo le norme sulla privacy nel raccogliere i dati degli accessi sui social network. Infatti, il prelievo delle informazioni è avvenuto non in maniera invasiva, bensì senza entrare nel merito dei contenuti della “navigazione in internet”. In pratica, si conteggiano esclusivamente tutti gli accessi attraverso la cronologia del PC aziendale.

Inoltre, affermano i giudici, che l’accesso al profilo Facebook della lavoratrice necessita di username e password, non ponendo dunque alcun dubbio della legittima proprietaria dell’account e, di conseguenza, degli accessi eseguiti. La lavoratrice stessa, infatti, non negava di aver effettuato, durante l’orario di lavoro, uso di social network e Facebook in particolar modo.

In definitiva, nel confermare la sentenza di secondo grado della Corte d’Appello di Brescia, la Suprema Corte afferma che il licenziamento è legittimo. Infatti, il comportamento della lavoratrice è risultata agli occhi dei giudici in contrasto con l’etica comune. Ciò in considerazione del fatto che vengono a mancare quel che sono gli obblighi di diligenza e di buona fede a cui è chiamata la lavoratrice nel compimento della prestazione lavorativa. Inoltre, secondo i giudici, la presentazione della domanda ex lege n. 104/1992 quale motivo esclusivo del recesso datoriale è insussistente.

Quindi, un utilizzo abnorme di Facebook durante l’orario di lavoro, che risulta estraneo e non collegato all’espletamento dell’attività lavorativa, è di per sé illegittimo.

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Tags: CassazioneLicenziamento