Il dipendente pubblico che non timbra il cartellino d’uscita dal lavoro, e quindi omette di attestare di lasciare il posto di lavoro, senza alcuna autorizzazione, è punibile con il reato di truffa. La conseguenza si realizza anche qualora la violazione è di modesta entità. Tra l’altro, la modesta entità può rilevare esclusivamente ai fini della invocazione delle attenuanti.
È la decisione della Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 7005 del 13 febbraio 2019. Il caso riguarda un lavoratore comunale che ha bypassato i sistemi di rilevazione delle presenza mediante omesso inserimento del badge all’uscita ed al rientro in corrispondenza dell’allontanamento temporaneo non giustificato dal posto di lavoro.
Mancata timbratura d’uscita: truffa aggravata
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8426/2013, ha già osservato che la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata. Ciò vale laddove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza. Affinché si determini il reato di truffa aggravata è necessario che l’assenza sia economicamente apprezzabile. A tal fine, anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica.
Inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata (Corte di Cassazione, sezione n. 30177/2013). Nel caso di specie, in particolare, era stata commessa una truffa in danno di Poste Italiane S.p.A. attraverso l’utilizzo abusivo dei cartellini di ingresso. Ciò ha provocato l’alterazione dei dati sulle presenze in ufficio, in cui è stata esclusa l’attenuante, richiamando la grave lesione del rapporto fiduciario determinata dalla condotta delittuosa.
Furbetti del cartellino: la sentenza della Cassazione
La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal lavoratore e respinge tutti e quattro i motivi. Secondo gli ermellini, infatti, la condotta del lavoratore deve essere valutata:
- non soltanto sotto un profilo quantitativo, in riferimento al quantum di retribuzione indebitamente percepita dal lavoratore;
- ma anche in termini di efficienza degli uffici stessi.
Le singole assenze incidono, infatti, sull’organizzazione dell’ufficio, alterando la preordinata dislocazione delle risorse umane.
La dislocazione degli impiegati nei singoli uffici è, infatti, predisposta dai dirigenti con l’intento di assicurare la proficuità dello svolgimento della quotidiana attività amministrativa. Tale meccanismo è certamente messo a repentaglio dalle personali iniziative di quei dipendenti che mutino a proprio piacimento i prestabiliti orari di presenza in ufficio. Infatti, ciò potrebbe creare nocive scoperture ed inutili accavallamenti, e comunque prestazioni diversa da quella doverosa.
Di qui, il profitto consistente nell’essersi sottratto ai doveri di ufficio e nell’indebita percezione di apprezzabile retribuzione, ed il danno patito dalla PA.
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