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Il contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro è incostituzionale

Il contributo di solidarietà imposto ai pensionati d’oro è incostituzionale, lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 116/2013


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di - 7 Giugno 2013

Il contributo di solidarietà imposto ai pensionati d’oro è incostituzionale, lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 116 depositata ieri, la quale di fatto chiarisce come il prelievo straordinario (dal 2011 al 2014) del 5-10% sulle super pensioni dei dipendenti pubblici, cioè quelle sopra 90.000 e fino a 150.000 euro «ha natura certamente tributaria» e quindi illegittima in relazione agli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 53 della Costituzione (tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, il sistema tributario è ispirato a criteri di progressività).

L’illegittimità costituzionale riguarda la Manovra Estiva 2011 (legge 111/2011) che dal primo agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014 disponeva che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superassero 90.000 euro lordi annui, fossero assoggettati a un contributo di perequazione del 5% della parte eccedente l’importo fino a 150.000 euro; pari al 10% per la parte eccedente 150.000 euro; e al 15% per la parte eccedente 200.000 euro.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata di fronte alla Consulta dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, a seguito del ricorso di un magistrato presidente dello stesso organo fino al 21 dicembre 2007.

Dalla Sentenza si legge: “Al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici, per la medesima finalità, l’ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura, attraverso una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi.

Va pertanto ribadito, anche questa volta, quanto già affermato nella citata sentenza n. 223 del 2012, e cioè che tale sostanziale identità di ratio dei differenti interventi “di solidarietà”, determina un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita, «foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un “universale” intervento impositivo».

Se da un lato l’eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è suscettibile di consentire il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano, dall’altro ciò non può e non deve determinare ancora una volta un’obliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda l’ordinamento costituzionale.

Nel caso di specie, peraltro, il giudizio di irragionevolezza dell’intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro.

Va, quindi, pronunciata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.”.

Il Testo integrale della Sentenza

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Categories: Sentenze Lavoro
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