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Lavoro e Diritti » Sentenze Lavoro » Cade in casa durante lo smart working: il giudice riconosce l’infortunio sul lavoro

Cade in casa durante lo smart working: il giudice riconosce l’infortunio sul lavoro

Antonio Maroscia2 Marzo 20265 Mins Read
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Infortunio in smart working riconosciuto dal Tribunale di Padova: tutela Inail e rimborso spese per incidente durante una call.

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Lavoratrice in smart working durante una videochiamata mentre consulta documenti a casa, caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dal Tribunale di Padova.
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Fa discutere, anche a distanza di mesi, la sentenza del Tribunale di Padova che ha riconosciuto come infortunio sul lavoro un incidente avvenuto durante lo svolgimento dell’attività in smart working. Una decisione che riporta al centro dell’attenzione un tema molto sentito da lavoratori e datori di lavoro: quali sono i confini della tutela assicurativa quando si lavora da casa?

La pronuncia del 2025 (sentenza n. 462/2025, RG n. 2318/2023), è salita alla ribalta dei media in questi ultimi giorni, e riguarda una lavoratrice caduta nella propria abitazione mentre era impegnata in una videochiamata di lavoro. Non solo è stato confermato il riconoscimento dell’infortunio con un’invalidità permanente del 9%, ma il giudice ha anche condannato l’Inail al rimborso delle spese mediche sostenute privatamente e delle spese legali .

Una decisione che potrebbe incidere concretamente sulla gestione dei rischi nel lavoro agile.

Indice:
  • Il fatto: caduta in casa durante una call di lavoro
  • Il giudizio: riconosciuto il 9% di invalidità e rimborso delle spese
  • Perché la sentenza è importante per chi lavora in smart working
  • Smart working e copertura Inail: cosa dice la normativa
  • Quando l’infortunio in casa può essere riconosciuto
  • Impatti per aziende e lavoratori: cosa fare
  • Un precedente destinato a fare scuola?

Il fatto: caduta in casa durante una call di lavoro

L’8 aprile 2022 la lavoratrice, dipendente del dipartimento giuridico dell’Università di Padova, stava svolgendo la propria attività in modalità smart working. Durante una videochiamata, si è alzata per recuperare alcuni documenti necessari alla riunione ed è caduta, riportando una doppia frattura alla caviglia.

L’infortunio ha richiesto il ricovero e un intervento chirurgico, con un periodo di recupero complessivo di 137 giorni.

In un primo momento l’Inail aveva riconosciuto l’evento come indennizzabile. Successivamente, però, aveva qualificato l’accaduto come incidente domestico, escludendo quindi la natura di infortunio sul lavoro. La lavoratrice ha deciso di rivolgersi al giudice del lavoro, sostenendo nel frattempo le spese mediche.

Il giudizio: riconosciuto il 9% di invalidità e rimborso delle spese

Nel corso del giudizio, in sede di accertamento peritale collegiale, è stata riconosciuta un’invalidità permanente del 9%, accettata da entrambe le parti. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul punto relativo alla percentuale di danno biologico .

Rimaneva però la questione delle spese mediche sostenute privatamente dalla lavoratrice per la perizia medico-legale. L’Inail si opponeva al rimborso, sostenendo che le visite specialistiche private non sarebbero rimborsabili se non in presenza di determinate condizioni.

Il giudice ha invece ritenuto congrue e necessarie tali spese, considerata:

  • la particolarità del caso;
  • la non celerità del servizio sanitario pubblico;
  • la tecnicità dell’accertamento necessario per agire in giudizio.

Per questo ha condannato l’Inail alla rifusione delle spese mediche (1.284,83 euro) oltre alle spese legali, liquidate in 3.500 euro più accessori .

Perché la sentenza è importante per chi lavora in smart working

Il punto centrale non è soltanto economico. La decisione è rilevante perché ribadisce un principio fondamentale: anche nel lavoro agile l’infortunio può essere riconosciuto come “infortunio sul lavoro” se esiste un nesso causale tra l’evento e l’attività lavorativa.

Nel caso concreto, la lavoratrice è riuscita a dimostrare che:

  • stava partecipando a una videochiamata di lavoro;
  • si era alzata per recuperare documenti necessari alla riunione;
  • l’incidente è avvenuto nell’ambito di un’attività funzionale allo svolgimento delle proprie mansioni.

Non si trattava quindi di un gesto estraneo o scollegato dal lavoro, ma di un’azione strettamente connessa alla prestazione lavorativa.

Questo elemento – il collegamento diretto tra attività svolta e evento lesivo – rimane la chiave per il riconoscimento della tutela Inail, anche quando il luogo dell’infortunio coincide con l’abitazione del lavoratore.

Smart working e copertura Inail: cosa dice la normativa

La disciplina del lavoro agile (legge n. 81/2017) prevede espressamente la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche per chi lavora da remoto.

La tutela si estende agli eventi che si verificano:

  • durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • in occasione di lavoro;
  • nel rispetto delle condizioni previste dall’accordo individuale.

Resta però spesso complesso dimostrare il cosiddetto “nesso eziologico”, soprattutto quando l’infortunio avviene tra le mura domestiche, in un contesto che si sovrappone alla vita privata.

La sentenza del Tribunale di Padova rafforza l’orientamento secondo cui non è il luogo in sé a determinare la natura dell’evento, ma la sua connessione funzionale con l’attività lavorativa.

Quando l’infortunio in casa può essere riconosciuto

Non ogni incidente domestico durante lo smart working è automaticamente un infortunio sul lavoro. Occorre verificare:

  • che il lavoratore fosse effettivamente in orario di lavoro;
  • che stesse svolgendo un’attività connessa alle mansioni;
  • che l’evento non sia dovuto a una causa del tutto estranea alla prestazione lavorativa.

Nel caso esaminato, il fatto che la lavoratrice fosse in call e stesse recuperando documentazione utile alla riunione ha reso evidente il collegamento tra attività lavorativa e caduta.

Diverso sarebbe stato, ad esempio, un incidente avvenuto durante una pausa non collegata ad esigenze di lavoro o per motivi esclusivamente personali.

Impatti per aziende e lavoratori: cosa fare

La pronuncia offre spunti operativi importanti.

Per i datori di lavoro:

  • aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) includendo le attività svolte in smart working;
  • fornire ai lavoratori un’informativa scritta sui rischi connessi al lavoro agile;
  • indicare accorgimenti su ergonomia, postazione e organizzazione degli spazi;
  • documentare formalmente l’adempimento degli obblighi informativi.

Per i lavoratori:

  • attenersi alle indicazioni ricevute in materia di sicurezza;
  • predisporre una postazione adeguata;
  • conservare eventuali prove (mail, log di accesso, registrazioni di call) utili a dimostrare l’attività lavorativa in caso di infortunio.

Un precedente destinato a fare scuola?

La sentenza del Tribunale di Padova non introduce una nuova norma, ma contribuisce a chiarire l’applicazione concreta della tutela Inail nel lavoro agile.

Il messaggio è chiaro: lo smart working non è una “zona franca” priva di coperture. Se l’evento è collegato allo svolgimento dell’attività lavorativa, la tutela può essere riconosciuta anche se l’infortunio avviene in casa.

In un contesto in cui il lavoro da remoto è ormai strutturale in molti settori, decisioni come questa aiutano a definire meglio diritti e obblighi di entrambe le parti, offrendo maggiore certezza giuridica.

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