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Mancato ritiro della lettera di licenziamento: il recesso è comunque valido? I chiarimenti della Cassazione

La lettera di licenziamento va consegnata e/o notificata: la Cassazione conferma la sua validità anche in caso di mancato ritiro. I dettagli.


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di - 6 Luglio 2023

Com’è noto il licenziamento è quell’atto con cui il datore di lavoro mette fine al rapporto in essere con un dipendente. Esso può essere dovuto a varie e distinte ragioni, tra cui un comportamento così inappropriato da parte del lavoratore da rompere il legame di fiducia con l’azienda, oppure a fattori legati ad una crisi aziendale ed alla necessità di ridurre i costi del personale, per mandare avanti l’attività.

Ebbene, proprio il recesso unilaterale del datore di lavoro – così è in gergo chiamato il licenziamento – segue specifiche regole e un iter ben preciso, come più volte chiarito anche dalla giurisprudenza. Non a caso, recentemente, una sentenza della Cassazione ha contribuito a chiarire un principio molto importante, ovvero che il licenziamento è formalmente valido anche in caso di raccomandata respinta al mittente, ovvero restituita al mittente per compiuta giacenza.

I chiarimenti della Suprema Corte hanno ovviamente rilievo e perciò di seguito vedremo un po’ più da vicino la sentenza di riferimento, ovvero la n. 15397 del 31 maggio scorso. Ecco i dettagli.

Licenziamento valido anche con raccomandata respinta al mittente: il caso concreto in sintesi

La circostanza è tutt’altra che rara. Al lavoratore viene annunciato che, a breve, avrà luogo la risoluzione del rapporto di lavoro tramite licenziamento e, conseguentemente, sarà inviata presso la propria abitazione una comunicazione ad hoc – con raccomandata a/r.

Ciò che ha qualche giorno fa spiegato la Suprema Corte è che cosa succede se il lavoratore interessato non si attiva per ritirare la raccomandata: ignorare l’arrivo del documento, far finta di niente e non andare alle Poste potrebbe rendere nullo il licenziamento o comunque permette di guadagnare tempo per una eventuale contestazione del recesso? Il caso è chiaramente quello di chi non viene trovato in casa dal postino, con la conseguenza che la lettera andrà ritirata dal destinatario all’ufficio postale.

Ebbene, con la menzionata sentenza n. 15937 del 31 maggio scorso, avente ad oggetto la comunicazione del licenziamento individuale al dipendente, la Cassazione ha spiegato che la comunicazione della scelta datoriale con raccomandata, pur con rinvio della lettera al mittente per compiuta giacenza all’ufficio postale, deve ritenersi comunque valida.

Il caso in particolare aveva a che fare con l’impugnazione del licenziamento da parte di una dipendente, arrivata dopo il termine di 60 giorni dal giorno della notifica del recesso datoriale.

La lavoratrice in corso di causa aveva contestato di non aver mai ricevuto la lettera di licenziamento, ed invece il datore di lavoro – per tutelare le sue ragioni – aveva prodotto al giudice:

La presunzione di conoscenza delle comunicazioni

Ebbene, secondo quanto ribadito dalla Cassazione non andare a prendere la lettera di licenziamento in giacenza all’ufficio postale – se la lettera non viene consegnata direttamente dal postino – non rappresenta un valido escamotage per evitare che la stessa lettera formalizzi il licenziamento.

La legge è chiara sul punto. All’art. 1335 del Codice Civile, in tema di presunzione di conoscenza delle comunicazioni, si trova infatti riportato che:

“La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.

Pertanto se il lavoratore o la lavoratrice, nel momento in cui arriva il postino, non si trova presso la sua abitazione, sarà quest’ultimo a mettere l’avviso di giacenza nella cassetta delle lettere. L’effetto è che la raccomandata sarà considerata consegnata proprio in quel momento. E il destinatario avrà per legge 30 giorni per il ritiro alle Poste.

Nel caso ciò non avvenga, la raccomandata farà ritorno al mittente per la cd. compiuta giacenza e proprio questo sarà prova della regolarità della notifica. Ciò vale anche per la notifica del licenziamento al dipendente, che sarà dunque pienamente regolare.

In caso di contestazioni al mittente sarà sufficiente provare l’effettivo invio della lettera, come pure l’esistenza del timbro che attesta la compiuta giacenza. Sarà invece compito del destinatario della missiva dare la prova – non facile – di non aver potuto avere conoscenza tempestiva della comunicazione.

I chiarimenti della Cassazione

Ricapitolando, se il lavoratore o la lavoratrice non ritira la lettera di licenziamento presso le Poste, il recesso sarà comunque ritenuto valido. Ed è proprio questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione, con la sentenza citata: il licenziamento sarà regolare, ed infatti la donna della vicenda a cui il provvedimento giudiziario si riferisce non ha potuto così opporsi al recesso per la sopravvenuta scadenza del termine.

Anzi, come chiarito dalla Cassazione, il fatto di non voler ritirare la missiva rappresenta una sorta di effetto ‘boomerang’ per il destinatario – il lavoratore licenziato – che, non sapendo il contenuto della comunicazione, farà scadere i termini per contestare il licenziamento.

Peraltro la Corte ha confermato i giudizi di merito in primo e secondo grado, che già non avevano accolto le richieste della donna – ritenendo invece valida la comunicazione del licenziamento per raccomandata presso il domicilio della lavoratrice.

La mancata prova della dipendente

La donna non era stata in grado di dimostrare la sua mancanza di responsabilità nel non sapere della comunicazione del recesso e, per questo, i magistrati lungo tutto l’iter di causa non hanno considerato sufficiente la mera sua affermazione di non sapere dell’atto. Così la Cassazione ha ritenuto di poter applicare la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 Codice Civile sopra citato.

Ribadiamo infine che la contestazione del licenziamento deve essere fatta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione e, comunque, quest’ultima si considera compiuta regolarmente nonostante il non ritiro alle Poste.

Inoltre, se il postino dovesse bussare alla porta per dare la lettera del datore di lavoro con il licenziamento, non sarà un valido escamotage rifiutarla. La lettera, restituita al mittente con la dicitura ‘rifiutata’, potrà comunque esplicare i suoi effetti. Sarà considerata consegnata e la comunicazione di licenziamento sarà effettiva dal giorno stesso in cui è arrivato il postino.

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Tags: CassazioneLicenziamento