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Home»Sentenze Lavoro»Obblighi del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per la Sicurezza

Obblighi del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per la Sicurezza

Antonio Maroscia11 Ottobre 20173 Mins Read
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Per la Cassazione il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori affianca in tema di salute e sicurezza nei cantieri il datore di lavoro, dirigenti e preposti

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Con la recente sentenza n._45862 del 5 ottobre, la Cassazione ha ribadito in linea di principio quali sono gli obblighi del  Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in tema di salute e sicurezza nei cantieri.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non ha obbligo di controllore direttamente tutte le fasi lavorative, compito che spetta a datore di lavoro, dirigenti e preposti. Il CSE ha comunque la responsabilità di verificare eventuali carenze organizzative immediatamente percepibili nel cantiere. Ha inoltre l’obbligo di verificare che le procedure di lavoro siano coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento.

Obblighi del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) è una figura stabilita dalla legge nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili. Esso ha compiti di coordinamento e verifica ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

L’Art. 92 del d.lgs. 81/08 così come modificato dall’articolo 61 del decreto legislativo 106/09 stabilisce gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

  • verifica l’applicazione da parte di imprese e lavoratori autonomi l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento
  • controlla la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l’idoneità del POS, (piano operativo di sicurezza);
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione;
  • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;
  • segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge;
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Per la Cassazione, anche se Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, come detto sopra, non deve vigilare su tutte le fasi lavorative che si svolgono nel cantiere. Ma ha comunque la responsabilità di verificare che nel cantiere non vi siano carenze organizzative immediatamente percepibili e che le procedure di lavoro  siano coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento.

Conclusioni

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori è quindi una figura che si affianca a quella del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, all’interno dei cantieri.

Pertanto anche se non ha l’obbligo di eseguire un puntuale controllo delle singole attività lavorative, deve comunque verificare che:

  • nel cantiere non vi siano mancanze organizzative immediatamente percepibili;
  • le procedure di lavoro siano coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento;
  • i rischi elencati in tale documento siano stati valutati dal datore di lavoro.

Con annesse responsabilità civili e penali previste dalla normativa.

  CASSAZIONE - Sentenza 05 ottobre 2017, n. 45862 (32,0 KiB, 697 hits)

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