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Sostituzione lavoratrice in maternità: contratto a termine prorogabile in caso di ferie

Per la Cassazione è prorogabile il contratto a termine per la sostituzione di una lavoratrice in maternità che fruisce anche di un periodo di ferie


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di - 13 Agosto 2018

Il contratto a termine stipulato per la sostituzione di una lavoratrice in maternità è prorogabile se, al rientro, la stessa non torna sul posto di lavoro ma fruisce di un periodo di ferie. In tali casi, ovviamente, il contratto a termine deve contenere la causale specificando la fattispecie della sostituzione per ferie e non per maternità.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19860 del 26 luglio 2018. I giudici stabiliscono il principio in base al quale possibile individuare un termine incertus quando, in caso di assunzione a termine ai fini della sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In altre parole è legittima la fissazione di un termine determinato con riferimento alla non prefissata data di rientro del lavoratore sostituito.

Sostituzione lavoratrice in maternità, la vicenda

Una lavoratrice era stata assunta con contratto a termine per la sostituzione di una dipendente temporaneamente assente per gravidanza; la stessa aveva dedotto di aver continuato a lavorare anche dopo il rientro in servizio di quest’ultima dopo che aveva presentato le proprie dimissioni.

Ad avviso della ricorrente, tale prosecuzione dell’attività avrebbe inficiato la legittimità del contratto a termine, chiedendo la conversione dello stesso a tempo indeterminato.

La Corte territoriale riteneva innanzitutto che il termine apposto al contratto non potesse che essere legato alla cessazione della causa dell’assenza della lavoratrice sostituita. Secondo la giurisprudenza, in caso di assunzione a termine per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, è legittima la fissazione di un termine determinato con riferimento alla non prefissata data di rientro del lavoratore sostituito (termine “incertus quando”); è dunque indifferente che nel corso del periodo dì sostituzione muti la ragione dell’assenza del sostituito, purché costui non rientri in servizio (Cass. 23 gennaio 1998, n. 625).

Veniva evidenziato, inoltre, che dalla documentazione prodotta era emerso non solo che il protrarsi dell’assenza della lavoratrice sostituita era comunque dipeso da ragioni connesse alla maternità ma altresì che non era mai accaduto che le due lavoratrici avessero prestato servizio contemporaneamente.

Sostituzione maternità ferie, la sentenza

I giudici respingono la domanda sia in primo che in secondo grado e sulla stessa scia, la Suprema Corte ha chiarito che la prosecuzione dell’attività del lavoratore a termine dopo il rientro dalla maternità della lavoratrice sostituita non trasforma il rapporto in un contratto a tempo indeterminato, in quanto sussiste una connessione con le assenze per ferie e la malattia.

Gli Ermellini, infatti, hanno ribadito il principio secondo cui, in caso di assunzione a termine ai fini della sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, è legittima la fissazione di un termine determinato con riferimento alla non prefissata data di rientro del lavoratore sostituito (termine incertus quando).

Analogo discorso vale per la prosecuzione del rapporto in occasione del mutamento del titolo di assenza indicato nel contratto. Questa è legittima e non determina la trasformazione del medesimo a tempo indeterminato, sempreché anche per la nuova causale sia consentita al stipulazione del contratto a termine.

Dunque, la Corte di appello, in conformità con la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto che tra le assenze per ferie e quelle per malattia del bambino (successive ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa) e la gravidanza vi era stata una connessione; per cui non sussiste alcuna proroga del termine apposto al contratto ma la permanenza della causale sostitutiva nello stesso indicata.

In definitiva è legittima la proroga di un contratto a termine stipulato per la sostituzione di una lavoratrice in maternità se, al rientro, la stessa procede ad usufruire di un periodo feriale. Ovviamente, la proroga stessa dovrà contenere, quale causale, quella della sostituzione per ferie e non per maternità.

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Tags: CassazioneMaternità