L’INPS ha pubblicato nuove istruzioni che ampliano l’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI) per una particolare categoria di cittadini stranieri: i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, rilasciato alle vittime di violenza domestica, sfruttamento lavorativo, tratta o altre situazioni di grave pericolo.
Con la circolare n. 58 del 20 maggio 2026, l’Istituto chiarisce infatti come funzionano i requisiti, la domanda e la durata dell’ADI per questi soggetti, introducendo una disciplina speciale che deroga ad alcune delle regole ordinarie previste per il sussidio.
La novità riguarda persone particolarmente vulnerabili, che spesso non riescono a soddisfare i normali requisiti di residenza o quelli economici richiesti per accedere all’Assegno di Inclusione.
Chi può ottenere l’ADI con il permesso di soggiorno per “casi speciali”
La circolare riguarda i titolari dei permessi di soggiorno previsti dagli articoli 18, 18-bis e 18-ter del Testo Unico Immigrazione.
Si tratta, in particolare, di cittadini stranieri:
- vittime di sfruttamento lavorativo o caporalato;
- vittime di tratta o riduzione in schiavitù;
- vittime di prostituzione coatta;
- vittime di violenza domestica o abuso;
- persone coinvolte in procedimenti giudiziari o assistenziali con concreto pericolo per la propria incolumità.
L’INPS ricorda che questi permessi vengono rilasciati quando emergono situazioni di violenza, sfruttamento o grave abuso durante indagini, operazioni di polizia o interventi dei servizi sociali e dei centri antiviolenza.
Niente requisito dei 5 anni di residenza e niente limiti ISEE
La parte più importante della circolare riguarda proprio le deroghe previste per l’accesso all’ADI.
Per questi beneficiari non si applicano infatti:
- il requisito dei 5 anni di residenza in Italia;
- il requisito della residenza continuativa negli ultimi 2 anni;
- i limiti ISEE ordinari;
- i limiti di reddito e patrimonio;
- i requisiti patrimoniali su conti correnti, immobili e risparmi.
Questo significa che una persona titolare di permesso di soggiorno per “casi speciali” può ottenere l’Assegno di Inclusione anche senza presentare un ISEE inferiore a 10.140 euro o senza dimostrare i cinque anni di residenza previsti normalmente per l’ADI.
Restano però validi altri controlli, ad esempio quelli relativi a condanne penali, misure di prevenzione, permanenza all’estero o possesso di determinati beni durevoli.
Quanto spetta di ADI
L’INPS chiarisce che, non essendo richiesto l’ISEE, nel calcolo dell’ADI non viene sottratto alcun reddito familiare.
La circolare riporta anche un esempio pratico:
6.500 euro × scala di equivalenza 1 ÷ 12 mesi = 541,67 euro mensili.
L’importo può aumentare se nel nucleo familiare sono presenti minori, persone disabili, anziani over 60 o altri componenti che danno diritto a maggiorazioni della scala di equivalenza.
Può inoltre essere riconosciuta anche la quota affitto, se viene dichiarato un contratto di locazione valido.
Come si presenta la domanda
La domanda può essere presentata:
- direttamente dal sito INPS;
- tramite CAF;
- tramite patronati.
Per accedere servono le normali credenziali digitali:
- SPID livello 2;
- Carta d’Identità Elettronica;
- Carta Nazionale dei Servizi.
La procedura prevede specifiche autodichiarazioni dedicate ai titolari di permesso per “casi speciali”, comprese quelle sulla composizione del nucleo familiare e sull’eventuale contratto di affitto.
In fase iniziale, alcuni modelli devono ancora essere inviati in modalità cartacea tramite PEC all’INPS.
Attenzione alla durata del beneficio
La durata dell’ADI non può superare quella del permesso di soggiorno per “casi speciali”.
Questo significa che:
- se il permesso dura un anno, anche l’ADI potrà essere riconosciuto solo entro quel limite;
- se il permesso viene rinnovato, il beneficio potrà continuare;
- se il permesso viene convertito in un’altra tipologia di soggiorno, la domanda ADI decade e dovrà essere presentata una nuova richiesta secondo le regole ordinarie.
L’INPS precisa inoltre che, in attesa del rinnovo del permesso, il beneficio può continuare fino a eventuale comunicazione negativa dell’autorità competente.
Quando l’ADI non spetta
La misura non è riconosciuta in alcuni casi specifici.
Ad esempio, l’ADI non può essere concessa:
- a chi è ospitato in strutture totalmente a carico pubblico;
- a chi beneficia già delle misure previste per i testimoni di giustizia;
- nei casi di revoca del permesso di soggiorno;
- in presenza di particolari condanne o misure di prevenzione.
Inclusione sociale e obblighi da rispettare
Anche i beneficiari con permesso per “casi speciali” devono seguire il percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto per l’ADI.
Resta quindi obbligatoria l’iscrizione al SIISL e il rispetto delle convocazioni dei servizi sociali o dei centri per l’impiego.
La mancata partecipazione agli obblighi previsti può comportare sanzioni o la perdita del beneficio.
INPS: Circolare numero 58 del 20-05-2026 (224,1 KiB, 0 hits)
