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di Antonio Maroscia - 3 Giugno 2020
Con le recenti circolari numero 66 e 67 del 29 maggio 2020 l’INPS fa un riepilogo delle proroghe e dei nuovi aiuti (Bonus 500, 600 e 1000 euro) previsti dal Decreto Rilancio.
In particolare la Circolare 66 riguarda le proroghe per il mese di aprile dei bonus del Decreto Cura Italia. La Circolare 67 riguarda invece le nuove misure in favore dei lavoratori esclusi dal Dl Cura Italia: lavoratori stagionali, intermittenti, autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio. Per queste ultime categorie ricordiamo che il bonus è stato previsto per il mese di marzo dal Decreto Interministeriale numero 10 del 30 aprile e poi prorogato anche per aprile e maggio.
Le circolari riepilogano inoltre le modalità di erogazione delle indennità, il termine di presentazione delle domande e le nuove regole di cumulabilità e compatibilità di questi aiuti con altre prestazioni INPS.
La circolare 66 dell’INPS fornisce, come detto, le istruzioni amministrative in materia di proroga per il mese di aprile delle indennità di sostegno al reddito di cui al D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020 ricevono l’indennità anche per il mese di aprile; l’importo è pari a 600 euro ed è erogato direttamente dall’INPS.
Per il mese di maggio 2020, invece, il bonus salirà a 1.000 euro esclusivamente per i liberi professionisti titolari di partita IVA, ma è necessario aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Il bonus 1.000 euro per il mese di maggio 2020 è garantito anche ai co.co.co., iscritti alla Gestione separata INPS. Non è previsto il requisito della riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Il Dl Rilancio ha previsto la proroga con il pagamento in automatico dell’indennità prevista per il mese di aprile 2020 ai lavoratori autonomi iscritti all’AGO che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020.
Per il mese di maggio gli autonomi non potranno accedere al bonus (né 600 e né 1000 euro), ma al contributo a fondo perduto.
Leggi anche: Contributo a fondo perduto: in arrivo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
IL Decreto prevede la proroga per aprile del bonus 600 euro per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020. Anche in questo caso il pagamento avviene automaticamente dall’INPS.
Per il mese di maggio, l’indennità sarà pari a 1.000 euro.
Il comma 7 dell’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 prevede, la proroga del bonus per i lavoratori agricoli che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 di 600 euro nel mese di marzo 2020.
La nuova disposizione fissa un nuovo importo pari a 500 euro per il mese di aprile, erogato dall’INPS.
Il Dl Rilancio riconosce ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo una indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 come segue:
I lavoratori che non hanno presentato domanda per l’accesso alle indennità Covid-19 possono ancora presentare la relativa domanda per la fruizione dell’indennità anche per il mese di marzo entro il 3 giugno 2020.
Anche questi ultimi, se la domanda viene accettata per marzo, non dovranno presentare una nuova domanda per aprile.
La circolare 67 dell’INPS fornisce le istruzioni sul bonus 600 euro per le categorie dei lavoratori stagionali, intermittenti, autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio.
Per loro l’indennità è stata introdotta, per il mese di marzo 2020 dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze n. 10 del 30 aprile; l’indennità è stata poi prorogata per aprile e maggio 2020 dal Decreto Rilancio Italia.
Il bonus spetta per i mesi di marzo, aprile e maggio ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
Chi ha presentato domanda per il bonus stagionali di cui al Dl Cura Italia, ma la cui domanda è stata respinta potrà accedere a questo nuovo bonus facendo domanda di riesame.
Rientrano in questo bonus i lavoratori intermittenti con almeno trenta giornate dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2020:
Detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (tranne intermittente), né di pensione diretta.
La prestazione spetta anche ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA:
I lavoratori incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) hanno diritto al bonus se:
Anche per loro il bonus di 600 euro spetta per i mesi di marzo, aprile maggio.
Anche questi ultimi beneficiari del bonus dovranno presentare domanda con le consuete modalità telematiche, ma il servizio non è ancora attivo.