Dal 20 luglio 2020, è possibile comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare degli importi ammissibili ai crediti d’imposta introdotti dal Decreto Rilancio per le spese di sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.
L’Agenzia delle entrate con la circolare n° 20/e ha fornito i primi chiarimenti operativi sul credito d’imposta, su come fare richiesta e come usarlo. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione in F24, a scomputo delle imposte dovute in dichiarazione o ancora può essere ceduto. A tal proposito, con apposito provvedimento sono state individuate le modalità è i termini di fruizione e cessione del credito.
Ecco in chiaro le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate sia con la circolare esplicativa sia con il provvedimento.
Il credito d’imposta per la sanificazione
Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia da covid-19, il decreto Rilancio (art. 125) riconosce un credito d’imposta del 60% per le spese di sanificazione.
Nello specifico, sono agevolabili le spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Difatti sono ammessi al credito d’imposta anche altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Rispetto al simile credito d’imposta previsto dal Dl 18/2020, decreto Cura Italia, le novità sono le seguenti:
- il riconoscimento del credito anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- l’ampliamento delle spese ammesse all’agevolazione, sono ora inclusi, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti ecc;
- l’incremento del credito d’imposta spettante.
Difatti, si passa dal 50% al 60% della spesa sostenuta per un credito d’imposta max di 60.000. Il vecchio limite era pari a 20.000 €.
Sostenendo dunque una spesa totale di 100.000 €, è possibile ottenere un credito d’imposta di 60.000 €.
A chi spetta il credito d’imposta?
Possono richiedere il credito d’imposta: imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato; enti e società di capitali; stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Sono ammessi anche i professionisti e come anticipato nessuna esclusione è prevista ora per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Possono richiederlo anche i contribuenti forfettari?
La risposta è positiva. Non solo i contribuenti forfetari ma anche chi ancora opera nel c.d regime dei minimi. Detto ciò, possono richiedere il credito d’imposta anche gli imprenditori e le imprese agricole: sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Le spese agevolabili: non solo sanificazioni, mascherine e visiere
Rientrano tra le spese agevolabili, quelle sostenute nel 2020:
- per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- detergente e disinfettanti;
- termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (incluse le eventuali spese di installazione).
Altresì, sono ammesse le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; pertanto per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Per le spese di sanificazione il riferimento è alle attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative, la presenza del virus COVID-19. A tal proposito è necessaria apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
Le spese sono imputate al 2020 sulla base del principio di cassa o di competenza per le imprese in contabilità ordinaria.
E se svolgo i lavori in proprio?
In tale caso, l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario:
- avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori,
- sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.
Indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle entrate nella circolare n° 20/2020 del 10 luglio.
Mascherine e visiere: solo se rispettano la normativa europea
In riferimento ai dispositivi di protezione individuali, D.P.I (mascherine, visiere occhiali protettivi ecc), è richiesta la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.
Detto ciò, solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili al credito d’imposta. Sarà necessario conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.
Domanda credito d’imposta spese sanificazione, DPI e ambienti di lavoro
Come da indicazioni contenute nel provvedimento emanato insieme alla circolare qui in esame, il riconoscimento del credito d’imposta passa dalla presentazione di apposito modello a partire dal 20 luglio 2020.
Difatti, con tale modello si devono comunicare all’Agenzia delle entrate: l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Lo stesso modello può essere utilizzato per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, art. 120 D.l. Rilancio.
Come va inviato il modello di richiesta?
Il modello può essere inviato direttamente dal contribuente o con l’intervento di un intermediario, quale ad esempio il proprio commercialista di fiducia.
A tal fine, si possono utilizzare:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entrate/Fisconline).
La Comunicazione può essere inviata, come anticipato, dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Credito d’imposta sanificazioni e DPI: come si usa
Il credito d’imposta in esame può:
- essere utilizzato in compensazioni in F24 (solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate);
- in dichiarazione dei redditi a scomputo dell’imposta dalla stessa risultante;
- entro il 31 dicembre 2021, essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
E’ ammessa una successiva cessione del credito.
In caso di cessione del credito, cui che lo riceve lo utilizza alle stesse condizioni previste per il cedente.
Per l’utilizzo in F24 non trovano applicazione i limiti stabiliti:
- dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e
- dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (750 mila euro).
Tal ultimo limite è stato innalzato a un milione per il solo periodo d’imposta 2020.
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