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di Andrea Amantea - 15 Luglio 2020
Anche i contribuenti forfettari possono accedere agli aiuti previsti per fronteggiare l’emergenza covid-19, in particolare ai contributi a fondo perduto, al credito d’imposta per le locazioni e infine al bonus sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro.
Ecco in chiaro quali sono le principali indicazioni da seguire per i contribuenti forfetari, nella valutazione della spettanza delle agevolazioni anti-covid-19.
I contribuenti in regime forfettario determinano il reddito applicando al monte ricavi/compensi conseguito specifici coefficienti di redditività. Difatti, tali coefficienti variano a seconda del codice ATECO dell’attività svolta.
La percentuale di abbattimento forfettaria sui ricavi opera indipendentemente dal fatto se un costo viene sostenuto o meno.
Leggi anche: Regime forfettario 2020: chiarimenti dell’Agenzia Entrate sui nuovi requisiti
Come si determina il fatturato dei forfettari?
Nelle varie agevolazioni fiscali previste per fronteggiare l’emergenza covid-19, molte volte si fa riferimento al concetto di fatturato, cosa diversa dal monte ricavi/compensi.
Il riconoscimento di alcune di queste agevolazioni sono subordinate:
Ebbene, per la determinazione di tale variabile, il contribuente forfettario non dovrà considerare le sole fatture incassate ma anche quelle emesse ma ancora insolute. Si pensi ad esempio all’emissione di un fattura anticipata per delle provvigioni non ancora incassate.
Tali fatture dovranno essere considerate ai fini della verifica del monte fatturato conseguito. Anche per verificare la perdita di fatturato nel raffronto tra precisi mesi dell’anno.
Stesse indicazioni per le fatture differite, da mettere entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
I contributi a fondo perduto consistono in somme erogate dall’Agenzia delle entrate senza che sia prevista una loro restituzione.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali applicate sono le seguenti:
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Leggi anche: Contributi a fondo perduto 2020: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Possono ottenere l’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro.
E’ necessario, inoltre, soddisfare una delle tre seguenti condizioni:
Possono accedere ai contributi in parola anche contribuente forfettari. Il confronto tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019 può essere effettuato considerando tutte le fatture attive con data di effettuazione dell’operazione aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio con relative a operazioni effettuate nel mese di aprile.
I commercianti al minuto devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile.
Si veda a tal proposito la circolare, Agenzia delle entrate, n°15/e 2020.
Il credito d’imposta locazioni è riconosciuto per i canoni locazione versati nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. La locazione deve riferirsi ad immobili non abitativi, indipendentemente dallo loro categoria catastale. Ciò che rileva è l’effettiva destinazione dell’immobile.
L’agevolazione spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi o per nessuno di essi.
Anche in tale caso l’agevolazione spetta anche ai contribuenti forfettari. Difatti, vale quanto detto nel paragrafo precedente circa la determinazione del fatturato.
Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.
Indicazioni rinvenibili, nella circolare, agenzia delle entrate, n°14/e 2020.
Un ulteriore credito d’imposta previsto in considerazione dell’emergenza covid 19 è quello che agevola i costi sostenuti per la sanificazione dell’ambiente di lavoro.
E’ premiato anche l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) Rientrano nel perimetro soggettivo dell’agevolazione anche i contribuenti forfettari. In tale caso, non sono previsti requisiti d’accesso circa il fatturato o il monte ricavi/compensi.
Leggi anche: Domande bonus sanificazione e DPI al via: istruzioni Agenzia delle Entrate
Il credito d’imposta “adeguamento ambienti di lavoro” premia gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.
Nello specifico, l’agevolazione opera sulle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività. Rientrano tra i soggetti beneficiari gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Si veda la circolare, Agenzia delle entrate, n°20/2020.
In particolare, deve trattarsi di:
Il credito d’imposta è riconosciuto anche ai contribuenti forfettari. Sempre se svolgono una delle attività sopra individuate.
Non sono previsti requisiti d’accesso circa il fatturato o il monte ricavi/compensi.