Sono giunti importanti chiarimenti in merito al bonus sanificazione introdotto con il DL Rilancio agli articoli 120 e 125, al fine di sanificare e adeguare gli ambienti di lavoro alle nuove esigenze dettate dall’emergenza da Covid-19.
Due sono i documenti di interesse sul tema emessi dall’Agenzia delle Entrate: il provvedimento del 10 luglio 2020 che tratta le regole per la cessione del credito d’imposta e la circolare n. 20/E sempre del 10 luglio che fornisce chiarimenti in merito ai soggetti beneficiari del bonus e alle opzioni di utilizzo del credito di imposta.
Il provvedimento del 10 luglio dell’Agenzia delle Entrate
Provvedimento emesso il 10 luglio dall’Agenzia delle Entrate contiene i criteri e le modalità per la fruizione dei crediti di imposta nonché le specifiche per comunicare l’opzione di cessione del credito d’imposta in relazione alle spese di sanificazione, adeguamento ambienti di lavoro e acquisto dispositivi di protezione individuale.
In base alle disposizioni del Fisco i beneficiari del bonus devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, l’importo delle spese sostenute nell’anno 2020 fino al mese precedente la data di invio della comunicazione. Il modello da utilizzare e inviare dovrà altresì riportare l’importo delle spese che si prevede di sostenere in futuro entro il 31 dicembre 2020.
La comunicazione delle spese agevolabili dovrà avvenire tramite il servizio web presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate o avvalendosi dei diversi canali telematici. Le istruzioni per la compilazione del modulo sono pubblicate insieme al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il riscontro da parte del Fisco seguirà entro 5 giorni.
Per espletare tale procedura il contribuente potrà procedere direttamente o avvalersi dell’intermediario abilitato.
Sulla base dell’ammontare di spese dichiarato dal contribuente l’Agenzia delle Entrate stabilirà l’importo del credito di imposta a favore di ciascun soggetto.
L’Agenzia delle Entrate precisa che la misura fa riferimento alle spese sostenute nel 2020 ma questo implica che l’agevolazione venga riconosciuta che qualora il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 che la introduce.
Provv. 10 luglio Agenzia delle Entrate (851,3 KiB, 781 hits)
La circolare 20/E dell’Agenzia delle Entrate
La circolare del 10 luglio 2020 emessa dall’Agenzia delle Entrate è diretta a fornire chiarimenti in merito a quelli che sono i beneficiari del bonus sanificazione e le modalità di cessione del credito di imposta.
Ricordiamo che il Decreto Legge Rilancio, attualmente in fase di conversione in legge al Senato (con scadenza fissata entro e non oltre il 18 luglio 2020) ha previsto due diverse tipologie di credito di imposta.
L’articolo 120 del DL Rilancio introduce il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro quando vengono realizzati interventi necessari per poter rispettare le misure volte al contenimento della diffusione del Covid-19. In tal caso il credito di imposta è pari al 60% delle spese effettuate nel corso del 2020 con un limite massimo di 80.000 euro.
L’articolo 125 del DL Rilancio introduce il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati; nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
In tal caso il credito di imposta pari al 60% delle spese effettuate nel corso del 2020 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Circolare 20/E del 10 luglio Agenzia delle Entrate (581,0 KiB, 732 hits)
A chi spetta il bonus sanificazione
Il credito di imposta finalizzato alla sanificazione e all’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto:
- ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico,
- associazioni, fondazioni e altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.
Sono comprese le spese sostenute per poter riaprire in sicurezza le attività. Rientrano tra le attività aperte al pubblico tipicamente i bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema. Per luogo aperto al pubblico si intende un luogo dove il pubblico può liberamente accedere in funzione dei limiti di capienza.
Quali sono gli interventi agevolabili?
Gli interventi che rientrano nel bonus previsto dal Governo sono ripartibili in due categorie:
- gli interventi volti al rispetto delle prescrizioni sanitarie e alle norme volte al contenimento della diffusione del virus;
- gli investimenti connessi ad attività innovative, tra le quali lo sviluppo e l’acquisto di nuovi sistemi tecnologici e apparecchi per controllare la temperatura degli utenti e dipendenti. Si mira allo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa sia dei dipendenti che di collaboratori o in generale personale esterno.
Cessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta per le spese di adeguamento ambienti di lavoro nonché per la sanificazione può essere utilizzato soltanto in compensazione, avvalendosi del modello F24.
Alternativa percorribile è quella di cederlo a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021, anche in modo parziale ad altri soggetti; tra questi si considerano inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. A questi ultimi spetta a loro volta la possibilità di cederlo ulteriormente.
Sia la compensazione che la cessione possono avvenire una volta effettuate le spese rientranti nell’agevolazione.
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