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di Massima Di Paolo - 13 Ottobre 2011
Il decreto sviluppo, d.lg. nr. 71/2011 prevede all’art 2 delle agevolazioni per l’assunzione di lavoratori nel Mezzogiorno. L’assunzione deve essere a tempo indeterminato e, l’agevolazione è sotto forma di credito di imposta per i datori di lavoro ubicati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
L’assunzione deve avvenire nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto sviluppo, vale a dire entro il 13 maggio 2012 e riguarda i lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” secondo la definizione fornita dal Regolamento 800/2008/CE.
Sono definiti lavoratori svantaggiati:
Per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.
Il comma 2 dell’art. 2 del decreto parla di incremento occupazionale che va calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato ogni mese ed il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato occupati nei dodici mesi precedenti. I lavoratori a tempo indeterminato e parziale si calcolano “pro quota” rispetto all’orario previsto nel CCNL, per effetto dell’art. 6 del D.L.vo n. 61/2000 (comma 5).
L’incremento della base occupazionale va computato al netto delle diminuzioni verificatesi nelle società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Tutte le assunzioni a tempo indeterminato dei datori di lavoro di nuova costituzione che “nascono” dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge, sono considerate nuove assunzioni.
Nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione.
In caso di assunzione di lavoratori “molto svantaggiati”, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione.
Il credito d’imposta va indicato (art. 2, comma 6) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile soltanto in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il comma 7 dell’art. 2 detta le ipotesi di decadenza dal diritto di usufruire del credito di imposta:
Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo (FES) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto.