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di Massima Di Paolo - 4 Ottobre 2011
L’assunzione di un lavoratore con il contratto di apprendistato, comporta per il datore di lavoro delle agevolazioni contributive; o meglio, una ridotta contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Tale beneficio, rimane anche in caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche se anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto, continua ad essere fruito nell’anno successivo alla trasformazione (vd. circ. Min Lav. 27/2008).
Benefici contributivi: Con la finanziaria 2007, L. 296/2006, si è modificato il regime contributivo per gli apprendisti, sopprimendo il criterio della contribuzione fissa e affermando il criterio della contribuzione in percentuale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Specificatamente:
L’aliquota di contribuzione a carico dell’apprendista è inferiore rispetto a quella degli altri lavoratori ed è 5,84%della retribuzione. a questa aliquota va aggiunta quella del datore di lavoro, per cui l’aliquota complessiva è del 15,84%.
La contribuzione versata a favore dell’apprendista è utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
Benefici normativi: i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge per l’applicazione di particolari istituti, tranne che non vi sia una esplicita previsione di legge.
Benefici fiscali: il costo formativo dell’apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l’IRAP.
Benefici economici: la retribuzione può essere stabilita con riguardo alla categoria di inquadramento dell’apprendista secondo i minimi tariffari previsti dal CCNL, per aumentare progressivamente in base all’anzianità di servizio maturata dall’apprendista.