Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno

Gli importi del contributo da pagare per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. In GU il decreto.


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 dello scorso 31 dicembre 2011, il Decreto 6 ottobre 2011, firmato dal precedente ministro Tremonti, in merito al contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (ai sensi dell’art. l , comma 22, lett. b) della Legge 15 luglio 2009, n. 94).

La misura del contributo a carico dello straniero di eta’ superiore ad anni diciotto e’ determinata come segue:

  • Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
  • Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  • Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

Oltre a tali importi, e’ dovuta dai richiedenti la somma di euro 27,50, relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico. Tali somme vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».

Casi di esclusione

Le disposizioni, non trovano applicazione nei confronti di:

  • cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di eta’ inferiore ai 18 anni;
  • cittadini stranieri di cui all’art. 29, comma 1, lett b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati);
  • cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonche’ loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
  • cittadini stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

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