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Home»Attualità»Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno

Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno

Massima Di Paolo2 Gennaio 20122 Mins Read
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Gli importi del contributo da pagare per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. In GU il decreto.

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 dello scorso 31 dicembre 2011, il Decreto 6 ottobre 2011, firmato dal precedente ministro Tremonti, in merito al contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (ai sensi dell’art. l , comma 22, lett. b) della Legge 15 luglio 2009, n. 94).

La misura del contributo a carico dello straniero di eta’ superiore ad anni diciotto e’ determinata come segue:

  • Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
  • Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  • Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

Oltre a tali importi, e’ dovuta dai richiedenti la somma di euro 27,50, relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico. Tali somme vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».

Casi di esclusione

Le disposizioni, non trovano applicazione nei confronti di:

  • cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di eta’ inferiore ai 18 anni;
  • cittadini stranieri di cui all’art. 29, comma 1, lett b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati);
  • cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonche’ loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
  • cittadini stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

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