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Ddl lavoro, la camera approva definitivamente

Approvato definitivamente il testo del "collegato lavoro" con 310 voti favorevoli, compresi i voti dell’UDC, 204 contrari e 3 astenuti.


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di - 20 Ottobre 2010

Si è conclusa la tortuosa strada del cd collegato lavoro che, ieri sera è stato definitivamente approvato da Montecitorio: 310 voti favorevoli, compresi i voti dell’UDC, 204 contrari e 3 astenuti.

Fortemente contraria a questa legge, così come è formulata, la CGIL che, proprio ieri, nel corso della votazione, organizzava un presidio fuori dall’aula. Secondo il sindacato siamo di fronte ad una legge “sbagliata” che “colpisce il futuro dei lavoratori”.

Secondo Fammoni, diversi i ‘punti critici’ contenuti nel disegno di legge: “dalla certificazione in deroga ai contratti collettivi nazionali e i vincoli al ruolo del giudice del lavoro, all’arbitrato e la clausola compromissoria da firmare all’atto dell’assunzione per impedire la possibilità di ricorre a un giudice in caso di controversie”.

Inoltre, aggiunge, “l’arbitro che sostituirà il giudice emetterà sentenza ‘secondo equità’ anche in deroga alle leggi e ai contratti nazionali”. Elementi che per la CGIL hanno “evidenti profili di incostituzionalità”

Criticata  anche la norma che abbassa l’età per accedere all’apprendistato a 15 anni, fatto questo, ritenuto grave dalla CGIL poichè “abbassa l’obbligo scolastico e la soglia del lavoro minorile” .

Di diverso avviso le altre organizzazioni sindacali: per la Cisl, sono misure accettabili «in quanto sono state in gran parte recepite sia le osservazioni del capo dello Stato sia l’avviso comune firmato dalle parti sociali, lo scorso 11 marzo, che ha escluso la materia del licenziamento dall’applicazione delle nuove norme».

Il nodo principale, per cui la legge era stata rinviata alle Camera da Napolitano riguardava essenzialmente il cd. arbitrato; allo stato, si garantisce che la scelta del lavoratore di tentare la composizione davanti a un arbitro invece che dal giudice varrà per tutte le liti «nascenti dal rapporto di lavoro».

La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro”.

Vedremo ora se il Presidente della Repubblica provvederà a firmare il collegato o meno.

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Categories: Attualità
Tags: decreto lavoro