Ddl lavoro: modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro

La nuova disciplina sanzionatoria sull'orario di lavoro previsto dal collegato lavoro.


Continuiamo ad analizzare il contenuto del collegato lavoro, approvato in via definitiva lo scorso 20 ottobre; parliamo delle modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro previsto dall’art. 7 del collegato.

Cambia nuovamente la disciplina sanzionatoria; l’art 18 comma 3 del d.lgs 66/2003 ( Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), viene sostituito dal seguente:

  • in caso di violazione della durata media dell’orario settimanale di lavoro (48 ore comprensive di straordinario), ex art 4 co 2 d.lgs.66/03 e,
  • in caso di violazione della normativa sui riposi settimanali ex art 9 co1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro.

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (4, 6 o 12 mesi secondo quando stabilito dall’art 4), la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro.

Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

  • In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 1 (normativa sulle ferie), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

Viene sostituito anche il comma 4 dell’art.18

In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, (normativa sul riposo giornaliero) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»

Sono previste delle deroghe alla normativa sui riposi giornalieri, art 17 D.Lgs 66/2003.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.

Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».

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