l’Inps con circolare nr. 51 dello scorso 15 marzo, illustra le finalità e le disposizioni del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010, in base al quale gli Stati membri, applicano i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ai cittadini di paesi extracomunitari, ai loro familiari e superstiti, a determinate condizioni, con decorrenza 1° gennaio 2011.
In forza del regolamento n. 1231/2010 non possono sorgere diritti ed obblighi per periodi precedenti il 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del regolamento stesso. Possono, inoltre, essere acquisiti diritti connessi agli eventi tutelati anche se antecedenti al 1° gennaio 2011; in questo caso la decorrenza delle eventuali prestazioni è, comunque, obbligatoriamente fissata dal 1° gennaio 2011 o da data successiva.
Il regolamento estende ai predetti soggetti il diritto di esportare le prestazioni di disoccupazione a certe condizioni:
Secondo quanto previsto dall’articolo 64 del regolamento n. 883/2004, la persona la quale si rechi in un altro Stato membro (o in più Stati membri) in cerca di lavoro, continua ad avere diritto alla disoccupazione a condizione che si iscriva come richiedente un’occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato o di ciascuno degli Stati in cui si sia recato.
Pertanto, le sedi dell’Istituto, accertato il diritto alla prestazione per disoccupazione, devono continuare a corrispondere la prestazione anche al cittadino extracomunitario che si rechi in un altro Stato membro in cerca di lavoro, ponendo particolare attenzione all’accertamento della condizione di iscrizione presso l’ufficio del lavoro estero.
In ogni caso, ’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata è comunque tenuta, a seguito della presentazione, da parte della persona stessa, del documento portatile U2 (vedi circolare n. 132 del 20 ottobre 2010), ad inviare immediatamente all’istituzione competente un documento (PAPER SED U009) con l’indicazione della data in cui è avvenuta l’iscrizione.
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