Ministero dell'Interno: test di italiano per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per lungo periodo

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Interministeriale 4 giugno 2010 con le modalità di svolgimento del test di lingua italiana, per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.


Nella Gazzetta ufficiale n. 134 del’11 giugno scorso, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 4 giugno 2010 (di concerto con il Ministero dell’Istruzione) con le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’ art. 9 del Testo unico ed, ai familiari per i quali puo’ essere richiesto il permesso disoggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Non si applicano invece:

  • ai figli minori degli anni quattordici, anche nati  fuori  dal matrimonio, propri e del coniuge;
  • allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da  patologie o da handicap, attestate mediante  certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

L’art 2 del decreto dispone che “Per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero deve possedere un livello  di  conoscenza della  lingua  italiana  che  consente  di   comprendere  frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa”.

Le domande di partecipazione al test dovranno essere presentate per via telematica alla prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente. La domanda deve contenere:

  • l’indicazione delle generalità del richiedente;
  • i dati  relativi  al titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia;
  • i dati  del documento  valido  per  l’espatrio;
  • l’indirizzo  presso  cui   lo straniero intende ricevere la convocazione per lo  svolgimento  della prova.

Entro 60 giorni dalla richiesta la Prefettura convoca l’interessato per lo svolgimento del test che avverrà con modalità informatiche ed e’ strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacita’ di interazione. Per chi ne farò richiesta il test potrà essere svolto con modalità scritte non informatiche.

Non è tenuto a fare il test lo straniero:

  • in  possesso  di  un  attestato  di  conoscenza  della  lingua italiana che certifica un livello  di  conoscenza  non  inferiore  al livello A2, rilasciato dagli  enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari  esteri  e  dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
  • che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un  titolo  che attesta il raggiungimento di un livello di  conoscenza  della  lingua italiana non inferiore al livello A2;
  • che  ha  ottenuto,  il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana  non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo  per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa;
  • che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di  primo  o secondo grado o ha conseguito, presso i centri provinciali  per  l’istruzione, il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo  grado,  ovvero  frequenta  un  corso  di  studi  presso  una Universita’ italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
  • che e’ entrato in Italia  ai  sensi  dell’art.  27,  comma  1, lettere a), c) d), e q), del Testo unico e svolge una delle attivita’ indicate nelle disposizioni medesime.

Il testo completo lo trovate seguendo il link

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