La Camera, lo scorso 19 maggio ha approvato il disegno di legge “Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili” che ora passa all’esame del Senato. La norma riguarda sia i dipendenti pubblici che quelli privati.
Per i dipendenti pubblici sono previste delle agevolazioni in caso di esonero anticipato dal servizio. L’esonero anticipato è già previsto dall’art. 72 L.132/2008 ; il nuovo testo introduce (con il comma 3-bis) un maggior beneficio rispetto alla retribuzione durante il periodo di esonero stabilendo che, in caso di lavoratori che assistono i familiari con handicap, il trattamento economico è pari al 70% della retribuzione complessiva percepita al momento dell’esonero, contro il 50% previsto negli altri casi.
Tale agevolazione è prevista “ per i dipendenti che si dedichino al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato: “ In via sperimentale per il triennio 2010-2012, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), è riconosciuto, su richiesta, il diritto all’erogazione anticipata del trattamento pensionistico”
Tali benefici sono riconosciuti ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell’accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali
Per ottenere il prepensionamento, il lavoratore deve dimostrare “l’assistenza e la convivenza, per almeno diciotto anni con il familiare disabile. Inoltre, è necessario che nei diciotto anni il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato
Il diritto al prepensionamento può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come presente all’interno del nucleo familiare. Rispetto al grado di disabilità valgono le stesse regole previste per i pubblici dipendenti.
Sono considerati familiari conviventi: il coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto anni, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un’attività lavorativa.
Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale solamente se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una differente località.
Sempre per i lavoratori privati, la domanda va presentata all’Inps e deve essere accompagnata dai seguenti certificati:
- certificazioni attestanti l’invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi relative al disabile assistito, come definito , rilasciate dalle commissioni mediche preposte;
- ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all’accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;
- dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;
- certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza;
- certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell’assicurato e del numero di annualità di contribuzione versate
nel periodo di assistenza al familiare disabile convivente
Il provvedimento, approvato dall’aula della Camera, riferendosi solo ai familiari di disabili, esclude in pratica i conviventi. Il governo ha però accettato di accogliere come raccomandazione un ordine del giorno del Pd, a prima firma della radicale Maria Antonietta Farina Coscioni, che impegna l’esecutivo “ad adottare idonei provvedimenti volti all’estensione, nel campo dell’assistenza ai disabili non autosufficienti, dei benefici lavorativi/previdenziali già previsti per i familiari, anche a persone non legate da vincoli di parentela con il disabile assistito, anche sulla base di parametri connessi con la qualità dell’assistenza prestata”.
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