Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 21 del 17 giugno 2011, ha risposto ad un quesito del NURSIND (sindacato delle Professioni Infermieristiche), in merito alla legittimità di proporzionamento dei permessi ex art. 33,Legge n. 104/1992 in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese.
Il ministero, intanto fa una distinzione tra le diverse finalità dell’istituto. Per ciò che riguarda le ferie, si ricorda che le stesse costituiscono un diritto personale e inalienabile costituzionalmente garantito (art. 36 Cost); la finalità di tale istituto è quella di consentire al lavoratore di recuperare le energie psico–fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa e di realizzare esigenze anche ricreative personali e familiari
Al proposito, l’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, stabilisce che:
“fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
Diversa è invece la finalità a cui tende l’art. 33 L. 104/92: le disposizioni di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 – recentemente modificate dall’art. 24 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro 20101) – introducono agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo il diritto ad un permesso mensile di tre giorni.
Lo spirito della citata disposizione legislativa è quindi quello di garantire al disabile una assistenza morale e materiale adeguata.
Proprio per tale motivo, conclude il Ministero, “ i permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e le ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non “interscambiabili”.
Pertanto, la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e che pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.