Ammalarsi proprio mentre si è in ferie è una situazione più comune di quanto si possa pensare. La prima domanda, in questi casi, è quasi sempre la stessa: i giorni di ferie sono persi oppure possono essere recuperati?
La risposta è che la malattia insorta durante le ferie può sospenderne il decorso, ma non in modo automatico in ogni situazione. Perché ciò avvenga, lo stato di salute deve essere tale da impedire concretamente al lavoratore di beneficiare del riposo e del recupero delle energie psicofisiche che rappresentano la finalità principale delle ferie.
Inoltre, il lavoratore deve rispettare gli ordinari obblighi previsti in caso di malattia: avvisare tempestivamente il datore di lavoro, rivolgersi a un medico per la certificazione dello stato di malattia e rendersi reperibile per eventuali controlli.
Vediamo quindi cosa succede se ci si ammala prima o durante le ferie, da quando decorre la sospensione e che fine fanno i giorni non goduti.
La malattia interrompe sempre le ferie?
No. Il principio generale è che la malattia insorta durante le ferie può sospenderne il decorso quando impedisce al lavoratore di godere realmente del periodo di riposo.
Le ferie, infatti, non servono soltanto a non andare al lavoro. La loro funzione è consentire al dipendente di recuperare le energie psicofisiche e di dedicarsi alla propria vita personale e familiare.
Se una malattia compromette questa funzione, ferie e malattia non possono essere considerate contemporaneamente fruite.
Il principio deriva dalla sentenza della Corte costituzionale n. 616 del 1987, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2109 del Codice civile nella parte in cui non prevedeva la sospensione del periodo feriale in caso di malattia insorta durante le ferie.
Successivamente, anche l’INPS ha fornito indicazioni operative sulla gestione della malattia che sopraggiunge mentre il lavoratore è in ferie.
Quando la malattia sospende le ferie e quando invece no
Non qualsiasi malessere comporta necessariamente la sospensione delle ferie.
Il punto decisivo è verificare se la patologia sia concretamente incompatibile con la funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione propria del periodo feriale.
In linea generale, condizioni come stati febbrili elevati, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni o patologie di particolare gravità possono risultare incompatibili con il godimento delle ferie.
Al contrario, un’indisposizione lieve che non compromette concretamente il riposo e il recupero del lavoratore potrebbe non determinare la sospensione del periodo feriale.
La valutazione, quindi, dipende dal caso concreto. Il lavoratore deve certificare regolarmente la malattia, mentre il datore di lavoro può contestarne l’effetto sospensivo qualora ritenga che la patologia sia compatibile con la finalità delle ferie.
È inoltre opportuno verificare quanto previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, che può disciplinare specifici aspetti della gestione della malattia durante le ferie.
Cosa prevedono i CCNL sulla malattia durante le ferie
Prima di tutto è importante controllare il CCNL applicato, perché la contrattazione collettiva può stabilire condizioni specifiche per la sospensione delle ferie.
Ad esempio, nel CCNL Comparto Università la malattia insorta durante le ferie ne sospende il godimento se si protrae per più di 3 giorni oppure in caso di ricovero ospedaliero, a condizione che il dipendente informi tempestivamente l’amministrazione. Anche altri contratti collettivi, compresi quelli del settore commercio, disciplinano la materia con regole proprie.
Per questo, oltre ai principi generali, è sempre opportuno verificare se il proprio CCNL prevede una durata minima della malattia o particolari condizioni e obblighi di comunicazione.
Quali malattie possono interrompere le ferie?
Non esiste un elenco tassativo delle malattie che sospendono le ferie: conta soprattutto se la patologia impedisce concretamente il riposo e il recupero psicofisico del lavoratore.
Tra le situazioni che possono giustificare l’interruzione rientrano, ad esempio, il ricovero ospedaliero, un intervento chirurgico con convalescenza, una frattura con gesso o altra immobilizzazione importante, la febbre elevata e persistente e le patologie acute che costringono a letto o limitano fortemente le normali attività quotidiane.
Al contrario, un lieve raffreddore o un malessere passeggero non determinano necessariamente la sospensione delle ferie. La valutazione dipende sempre dal caso concreto e dalle eventuali regole previste dal CCNL applicato.
Cosa fare subito se ci si ammala durante le ferie
Il lavoratore che si ammala mentre è in ferie deve comportarsi, sostanzialmente, come durante un normale periodo di attività lavorativa.
La prima cosa da fare è rivolgersi tempestivamente a un medico affinché venga accertato lo stato di malattia e sia trasmesso il relativo certificato.
Il lavoratore deve inoltre:
- comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro secondo le modalità previste dal contratto collettivo, dal regolamento aziendale o dalla prassi seguita in azienda;
- sottoporsi alla visita medica necessaria per la certificazione della malattia;
- fornire al medico i dati necessari per la trasmissione telematica del certificato;
- verificare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità indicato;
- comunicare al datore di lavoro, se richiesto, il numero di protocollo identificativo del certificato;
- rispettare gli obblighi di reperibilità per l’eventuale visita fiscale.
La semplice comunicazione telefonica al datore di lavoro, quindi, non sostituisce la certificazione medica.
Da quale giorno si interrompono le ferie?
Questo è uno degli aspetti più importanti e spesso meno chiari.
Ai fini previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall’INPS, l’effetto sospensivo delle ferie decorre dalla data in cui il datore di lavoro riceve la comunicazione dello stato di malattia da parte del lavoratore.
Resta comunque necessario che le giornate di malattia siano regolarmente documentate secondo le modalità e i termini previsti.
Per questo motivo, chi si ammala durante le ferie non dovrebbe attendere il rientro per comunicare quanto accaduto. Una comunicazione tardiva può creare problemi nella corretta gestione dell’assenza e nella qualificazione delle giornate interessate.
Che fine fanno i giorni di ferie non goduti?
Quando la malattia produce l’effetto sospensivo, i giorni interessati non vengono considerati come ferie godute.
Questo non significa, però, che il lavoratore possa automaticamente aggiungerli alla fine del periodo di ferie già programmato.
Facciamo un esempio.
Un lavoratore ha ferie autorizzate dal 3 al 16 agosto e si ammala dal 7 al 10 agosto. Se la malattia sospende validamente il periodo feriale, quei giorni non saranno conteggiati come ferie godute.
Il lavoratore, tuttavia, non può decidere autonomamente di prolungare la propria assenza oltre il 16 agosto. I giorni di ferie rimasti disponibili dovranno essere fruiti successivamente, secondo le normali regole di programmazione e autorizzazione delle ferie.
In altre parole, la malattia può interrompere il conteggio delle ferie, ma non autorizza il dipendente a modificare unilateralmente il periodo di assenza concordato con il datore di lavoro.
Cosa succede se la malattia inizia prima delle ferie
La situazione è diversa se il lavoratore si ammala prima dell’inizio del periodo di ferie già programmato.
Se la malattia è ancora in corso nel giorno in cui dovrebbero iniziare le ferie, il lavoratore resta assente per malattia. Le ferie non iniziano e potranno essere fruite successivamente.
Ad esempio, se le ferie sono programmate dal 10 agosto ma il dipendente è in malattia certificata dal 7 al 13 agosto, fino al 13 agosto l’assenza sarà gestita come malattia.
Se, invece, la prognosi termina durante il periodo originariamente programmato per le ferie, occorre considerare le date già autorizzate e gli eventuali accordi con il datore di lavoro. In assenza di diverse indicazioni, il lavoratore prosegue le ferie per il periodo residuo già autorizzato e rientra al termine previsto.
Malattia durante le ferie in Italia: cosa fare
Se il lavoratore si trova in una località di vacanza diversa dalla propria residenza, può comunque ottenere la certificazione della malattia.
È importante che il certificato venga redatto correttamente e che contenga l’indirizzo presso il quale il lavoratore sarà reperibile durante la malattia.
Questo aspetto è particolarmente importante perché, dal momento in cui il periodo viene gestito come malattia, tornano ad applicarsi anche gli obblighi relativi agli eventuali controlli medico-fiscali.
Se durante la malattia il lavoratore cambia temporaneamente indirizzo di reperibilità, deve seguire le procedure previste per comunicarlo correttamente.
Cosa fare se ci si ammala durante le ferie all’estero
Ammalarsi durante un viaggio all’estero richiede qualche attenzione in più.
Il lavoratore deve comunque ottenere una certificazione medica nel Paese in cui si trova e rispettare gli obblighi di comunicazione nei confronti del datore di lavoro e degli enti competenti.
Le procedure possono variare a seconda che il lavoratore si trovi:
- in uno Stato dell’Unione europea;
- in un Paese dello Spazio economico europeo o in Svizzera;
- in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato una convenzione in materia di sicurezza sociale;
- in un Paese extra UE non convenzionato.
In particolare, nei Paesi non convenzionati possono essere necessari ulteriori adempimenti per rendere valida la certificazione medica in Italia.
La regola pratica è non aspettare il ritorno dalle vacanze: la malattia deve essere certificata e comunicata tempestivamente anche quando il lavoratore si trova all’estero.
Durante la malattia si può ricevere la visita fiscale?
Sì. Se le ferie vengono sospese a causa della malattia, il lavoratore è soggetto agli ordinari obblighi previsti per l’assenza per malattia.
Questo significa che deve essere reperibile all’indirizzo comunicato per eventuali visite mediche di controllo.
L’obbligo vale anche se il lavoratore si trova in una località diversa dalla propria residenza abituale, purché l’indirizzo di reperibilità sia stato correttamente indicato e comunicato.
Le fasce di reperibilità attualmente previste sono:
- dalle 10:00 alle 12:00;
- dalle 17:00 alle 19:00.
Gli orari devono essere rispettati tutti i giorni compresi nel periodo di malattia, inclusi sabato, domenica e giorni festivi, salvo i casi di esclusione o esonero previsti dalla normativa.
Finita la malattia, le ferie riprendono automaticamente?
Dipende dalle date.
Se il periodo di malattia termina prima della data originariamente prevista per la fine delle ferie, il lavoratore può continuare a fruire del periodo feriale residuo già autorizzato.
Se invece la malattia termina dopo la data prevista per la conclusione delle ferie, il lavoratore deve rientrare al lavoro alla fine della prognosi, salvo diverse assenze autorizzate.
I giorni di ferie non goduti a causa della malattia restano disponibili, ma la loro successiva fruizione deve essere concordata con il datore di lavoro secondo le regole ordinarie.
Malattia durante le ferie: un esempio pratico
Un dipendente ha ferie autorizzate dal 1° al 15 agosto. Il 6 agosto si ammala e il medico certifica una prognosi fino al 10 agosto.
Il lavoratore comunica immediatamente la malattia al datore di lavoro e segue correttamente la procedura prevista.
Se la malattia è incompatibile con il godimento delle ferie, il periodo dal 6 al 10 agosto viene gestito come malattia e non come ferie.
Dall’11 al 15 agosto il lavoratore può continuare a fruire delle ferie già autorizzate. I giorni di ferie non goduti a causa della malattia restano disponibili e potranno essere utilizzati successivamente, ma non possono essere aggiunti automaticamente dopo il 15 agosto senza accordo con il datore di lavoro.
In sintesi: cosa ricordare
La malattia durante le ferie può sospendere il periodo feriale quando impedisce concretamente al lavoratore di beneficiare del riposo e del recupero psicofisico.
Non è quindi sufficiente considerare qualsiasi lieve indisposizione come automaticamente idonea a interrompere le ferie.
Il lavoratore che si ammala deve attivarsi tempestivamente: farsi visitare, ottenere la certificazione medica, comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro e rispettare gli obblighi di reperibilità.
Quando la malattia sospende validamente le ferie, i giorni non goduti non vanno persi. Restano a disposizione del lavoratore, ma dovranno essere fruiti in un altro periodo secondo le normali regole di programmazione delle ferie.
Domande frequenti
Se mi ammalo in vacanza perdo i giorni di ferie?
Non necessariamente. Se la malattia è tale da impedire il riposo e il recupero psicofisico e viene regolarmente certificata e comunicata, può sospendere il decorso delle ferie. I giorni interessati non vengono quindi conteggiati come ferie godute.
Basta il certificato medico per interrompere le ferie?
La certificazione della malattia è indispensabile, ma l’effetto sospensivo non deve essere inteso come un automatismo assoluto per qualsiasi indisposizione. Occorre considerare se la patologia sia concretamente incompatibile con la finalità di riposo e recupero propria delle ferie.
Posso recuperare subito i giorni di ferie persi per malattia?
I giorni non goduti restano disponibili, ma non possono essere aggiunti automaticamente alla fine delle ferie programmate. La loro successiva fruizione deve avvenire secondo le normali regole di programmazione e autorizzazione.
Se mi ammalo all’estero devo avvisare l’azienda?
Sì. Anche in caso di malattia durante un soggiorno all’estero è necessario ottenere la certificazione medica e rispettare gli obblighi di comunicazione. Gli adempimenti possono cambiare a seconda del Paese in cui ci si trova.
Posso ricevere una visita fiscale mentre sono in vacanza?
Sì. Dal momento in cui l’assenza viene gestita come malattia, il lavoratore è soggetto agli ordinari obblighi di reperibilità per le visite mediche di controllo, anche se si trova temporaneamente in una località diversa dalla propria residenza.
