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Non tutti i comportamenti ostili del capo sono mobbing: la Cassazione spiega perché

Torniamo a parlare di mobbing, con una sentenza che, anche se un pò datata (del 17 febbraio 2009), rappresenta  un punto fondamentale per tutti quei lavoratori che vogliono intraprendere una azione legale verso il proprio datore di lavoro per mobbing.

Già più volte la Cassazione ha affermato che, non tutti i comportamenti “ostili” del capo nei confronti di un lavoratore possono considerarsi mobbing; con la sentenza nr.3785/2009, non fa altro che ribadire questa tendenza, stilando una lista delle “regole da rispettare” per ottenere un risarcimento del danno per mobbing in ufficio.

La sentenza ha riguardato il caso di un postino che oltre a  fare causa a Poste Italiane per un infortunio avuto sul lavoro, si riteneva anche vittima di mobbing.

Il postino, in pratica, accusava la direttrice dell’ufficio Poste in cui lavorava di aver assunto nei suoi confronti atteggiamenti persecutori che andavano dall’obbligo di fare lo straordinario, ai continui richiami dinanzi ai colleghi, alle minacce di licenziamento.

La Suprema Corte, nel respingere le richieste del lavoratore ha precisato cosa si intenda per mobbing e, specificato quali altri elementi devono configurarsi per poter parlare realmente di mobbing.

Per  mobbing si deve intendere comunemente  “una condotta del datore di lavoro o superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore e in ambiente lavorativo, che si concretizzano in reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere carattere di prevaricazione o persecuzione psicologica con effetto lesivo delle condizioni psico -fisiche del lavoratore stesso.”

Dopo aver richiamato questa nozione di mobbing, la Corte aggiunge che, il lavoratore che voglia essere risarcito per il danno subito (da condotte mobbizzanti) deve poter dimostrare che:

  • il datore di lavoro ha assunto una molteplicità di comportamenti con fini vessatori, in maniera sistematica e prolungata nel tempo;
  • la lesione della salute e della personalità del dipendente stesso:
  • un rapporto causa-evento tra il comportamento del datore di lavoro e il pregiudizio alla salute del lavoratore;
  • l’intento persecutorio del datore di lavoro

Se questi elementi risultano provati in sede processuale, allora saremo di fronte ad una condotta di mobbing che come tale andrà  punita.

Il mobbing è una pratica  altamente lesiva della personalità, della salute e della dignità di ogni lavoratore. Anche se, come spesso accade, i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore sono un pò conflittuali, questo non ci deve portare a ritenere che siamo vittime  di una  pratica di mobbing; il mobbing è cosa diversa e, soprattutto più grave di semplici diverbi o alzate di voce.

Pertanto prima di decidere che siamo vittime di mobbing, diamo un’occhiata a questa sentenza e vediamo se rientriamo nei principi da essa stabiliti.

Questo servirà sicuramente ad evitare processi lunghi e dispendiosi che potremmo anche perdere, ma forse ci sarà anche utile per capire le dinamiche con il nostro capo (o colleghi) e ci permetterà di vivere più tranquillamente l’ambiente lavorativo.

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